• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31356
LO SCHEMA DI DECRETO

Regioni, intesa condizionata sul nuovo 'decreto biologico'

Regioni, intesa condizionata sul nuovo 'decreto biologico'
La Conferenza delle Regioni condiziona l’intesa sul nuovo testo all’accoglimento delle proposte di modifica concordate con il Mipaaf in sede tecnica.


Un nuovo testo consolidato- Lo schema di decreto proposto all'intesa delle Regioni dal Mipaaf è "un testo consolidato ed aggiornato per l’attuazione dei regolamenti europei relativi alla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici", che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354.
Il testo contiene disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici vegetali, animali e trasformati.

Sottoposto all'intesa in Conferenza Stato Regioni il 19 aprile scorso, il provvedimento non ha incassato il via libera, ma un parere condizionato all'accoglimento di osservazioni tecniche formulate il 12 aprile scorso dalle Regioni allo stesso Ministero delle Politiche Agricole.

Produzioni animali biologiche- Lo schema di decreto abroga il Decreto ministeriale 4 agosto 2000 n. 91436, ancora in vigore, "per quanto riguarda le linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, di cui all’Allegato II dello stesso Decreto, atteso che il quadro normativo comunitario in materia di tracciabilità e rintracciabilità garantisce un sistema di rintracciabilità adeguato anche per il sistema di produzione biologico".

Le produzioni animali biologiche sono disciplinate all'articolo 3 dello schema di decreto, fra le previsioni, figurano le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008 (quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione che non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica, ma possono essere autorizzate caso per caso). Tra queste pratiche, lo schema di decreto include la  cauterizzazione dell’abbozzo corneale; per questa pratica il parere del suddetto medico veterinario è reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l’hanno determinata, per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. Le pratiche devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell’allegato al D. Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. Infine, L’Organismo di controllo a cui l’operatore è assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore, verifica il rispetto delle procedure stabilite.


Posizione della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome
sullo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354

pdfSCHEMA_DI_DECRETO_PRODUZIONE_BIOLOGICA.pdf665.62 KB