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Adeguamento alla Ue sui prodotti alimentari a base di caseina

Adeguamento alla Ue sui prodotti alimentari a base di caseina
Il Parlamento si appresta ad archiviare la procedura di infrazione (allo stadio di messa in mora) per non il mancato recepimento della direttiva 2015/2203/UE.

Il 6 novembre, Montecitorio esaminerà la Legge Europea 2015 (articolo 12) che adeguerà anche l'etichettatura degli alimenti  a base di caseine e caseinati al regolamento 1169/2011.

Con la Direttiva 2015/2203/UE, che l'Italia non ha aveva ancora recepito, l'Unione europea intende facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati adeguando i requisiti di composizione dei prodotti alle norme del Codex Alimentarius. Tale adeguamento implica due modifiche: il tenore massimo di umidità della caseina alimentare aumenta dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25 per cento al 2 per cento.

Indicazioni obbligatorie-
L'articolo 12 della Legge Europea 2017 definisce le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, devono riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Alcune indicazioni dovranno obbligatoriamente figurare in lingua italiana, potendo anche essere riportate in altra lingua. Quando il tenore minimo di proteine del latte risulta superato, è possibile indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.
In Senato è stata soppressa la deroga per alcune indicazioni obbligatorie (quali la indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di provenienza da un Paese terzo), che avrebbero potuto essere inserite anche solo nel documento di accompagnamento. La soppressione della deroga risponde alla esigenza di assicurare il più ampio livello di tutela dei consumatori e degli interessi dei piccoli produttori.

Transizione-
Definiti anche i termini transitori per lo smaltimento delle scorte e le regole di commercializzazione dei lotti di prodotto, fabbricati anteriormente la legge e delle etichette non conformi. Sarà possibile la loro commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ma dovrà trattarsi, nel caso delle etichette, solo di quelle stampate anteriormente alla data dell'entrata in vigore della legge. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi: ciò a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dall'articolo in commento, mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.

Sanzioni e controlli
- Le norme sanzionatorie prevedono tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi di illecito penale. Le Autorità competenti ad accertare le violazioni – e ad irrogare le sanzioni sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome e le ASL. Le amministrazioni svolgeranno tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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