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DALLA DGISAN

Chiarimenti sugli additivi consentiti nelle preparazioni di carni

Chiarimenti sugli additivi consentiti nelle preparazioni di carni
Circolare agli assessorati regionali sulla corretta applicazione del Regolamento 601/2014 durante le attività di controllo e di verifica.

Le salsicce fresche sono da considerare "preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale", per le quali "è consentito "un uso limitato di additivi alimentari, che atenuto contro dei diversi aggiornamenti, sono l'acido acetico, lattico, ascorbico, citrico e sali, per un livello massimo "quantum satis". Lo chiarisce la Direzione Generale della Sicurezza Alimentare in una nota indirizzata agli assessorati regionali, nella quale si aggiunge che "nel caso delle salsicce fresche, l'attuale disciplina sugli additivi alimentari non distinghe tra preconfezionate o non preconfezionate, in quanto è la presenza di ingredienti quali ad esempio le spezie a giustificare la necessità tecnologica all'impiego delle sostanze sopra elencate".

Viceversa, la distinzione "vige per la carne fresca macinata, ovvero le preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata in cui l'impiego degli additivi in questione è necessario per proteggere dall'ossidazione l'alimento fino al momento della sua utilizzazione da parte del consumatore"

Dal giugno del 2014 è in vigore il Regolamento 601/2014, in base al quale le preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata possono essere legalmente alcuni additivi alimentari del Gruppo 1, ma anche in altre preparazioni, vale a dire: le preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale; perparazioni sottoposte a iniezioni di ingredienti; preparazioni di carni composte da tagli di carni  sottoposti a trattamenti diversi (macinati, affettati o trasformati) e uniti insieme; le preparazioni di carne di pollame.
La definizione di "preparazioni di carni" è intenzionalmente ampia, spiega il Ministero, "perchè la tecnologia  relativa alle carni è in continua evoluzione, per cui anche nella Guida all'attuazione di alcune disposizioni dello stesso regolamento in materia di igiene degli alimenti tali preparazioni non sono descritte in modo dettagliato".

La circolare è pubblicata dal CEIRSA, che ricorda come si tratti di una problematica che "ha visto l'assunzione di posizioni diverse da parte di Regioni e ASL sul territorio nazionale che hanno portato, in alcuni casi, oltre chè all'incertezza da parte delle imprese anche al deferimento dei produttori all'Autorità giudiziaria". La circolare ministeriale, firmata dal Direttore Generale Giuseppe Ruocco, è stata emanata in risposta a un quesito sollevato dalla Asl di Milano.

Regolamento UE 601/2014- Quesito in merito alla corretta applicazione delle indicazioni dell'allegato II PARTE E, durante l'attività di controllo e verifica

Banca dati europea degli additivi alimentari