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ETICHETTATURA

Claims nutrizionali, l'Antitrust apprezza ma boccia le sanzioni

Claims nutrizionali, l'Antitrust apprezza ma boccia le sanzioni
L'Antritrust boccia il decreto recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento n. 1924/2006. Meglio una collaborazione fra Agcm e Minsal.
Il parere dell'Acgm è contenuto nell'ultimo Bollettino dei provvedimenti adottati dall'Autorità e si riferisce alle sanzioni approntate dal Ministero della Giustizia per violazioni in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. La disciplina sanzionatoria colpisce chiunque, nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario, faccia  impiego "falso, ambiguo e fuorviante" di indicazioni nutrizionali.

In generale, l'Autorità "non può che esprimere apprezzamento verso ogni intervento normativo che miri a garantire una maggiore tutela del consumatore e del contraente debole". Nel caso di specie, tuttavia, l'intervento normativo "presenta alcune criticità, con specifico riferimento alla compatibilità con il diritto comunitario e al suo inserimento nell'ordinamento nazionale".

Per l'Antitrust, l''apparato sanzionatorio  si rapporta "in modo incoerente con le norme comunitarie, con la ratio stessa del Regolamento 1924/2006, nonché con i dettami dei Trattati". Infatti, il Regolamento CE n. 1924/2006 non contempla – a differenza di quanto espressamente statuito dal legislatore comunitario in altri specifici settori – l'obbligo per gli Stati Membri di individuare un organismo competente ad accertare e sanzionare le possibili violazioni. L'omessa previsione - commenta l'Agcom- "non deriva da una disattenzione del legislatore bensì dalla circostanza per cui il Regolamento in questione si limita a stabilire norme  sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari per i professionisti che "spontaneamente  facciano ricorso a tali claim in pubblicità e in etichetta".

Inoltre, "desta perplessità" il richiamo al Regolamento CE n. 882/2004 quale base giuridica dello schema di decreto in esame posto che tale atto legislativo comunitario ha, notoriamente, ratio e obiettivi estremamente diversi rispetto a quelli perseguiti dal Regolamento CE n. 1924/2006, intendendo espressamente prevenire, o ridurre ad un livello accettabile, i rischi derivanti dall'ambiente per la salute umana e animale nonché garantire la trasparenza nel mercato degli alimenti e dei mangimi e la tutela degli interessi dei consumatori.  A riprova della netta distinzione degli ambiti contemplati dai due atti legislativi, "va sottolineato che nel Reg. 1924/06 manca qualsiasi richiamo o riferimento al Reg. 882/2004".

La previsione di discipline sanzionatorie aggiuntive,rispetto a quelle già vigenti in tema di pubblicità ed etichettatura, potrebbe presentare numerosi profili di criticità tali da rendere più difficile e complessa l'applicazione della stessa disciplina, ridurre la tutela dei consumatori, incrementare l'incertezza degli operatori, nonché creare un'ulteriore barriera al commercio intracomunitario.
Infine, la proliferazione dei soggetti preposti alla verifica avrebbe, infine, evidenti ricadute in termini di certezza giuridica per i professionisti dell'Unione.

In conclusione, l'Autorità ritiene opportuna una valutazione su l'opportunità stessa di effettuare un intervento normativo, essendo essa stessa "l'organo naturalmente deputato – per struttura e attribuzioni già da tempo possedute, nonché expertise sinora maturata – a garantire l'applicazione del Regolamento 1924/2006. Più precisamente, l'Autorità "esprime seri dubbi sulla necessità ed adeguatezza" dell'adozione del decreto sanziontorio. Meglio prevedere "un meccanismo di raccordo fra AGCM e Ministero della Salute".