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REGOLAMENTO 1099/2009

No a sanzioni che non incidono sulle buone prassi di macellazione

No a sanzioni che non incidono sulle buone prassi di macellazione
Le Commissioni Giustizia e Agricoltura della Camera chiedono di eliminare o ridurre sanzioni non mirate e "suscettibili di interpretazioni discrezionali in sede di controllo". Parere favorele, ma con condizioni,  allo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009.
Le Commissioni Giustizia e Agricoltura della Camera hanno esaminato le sanzioni sulle violazioni agli obblighi comunitari durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

Spetta agli Stati membri stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione del regolamento, adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le uniche indicazioni espressamente previste sono nel senso che le sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le Commissioni riunite hanno ritenuto "auspicabile l'adozione di ogni possibile tutela del benessere dell'animale nell'atto della macellazione e dell'abbattimento in quanto segno di civiltà e di progresso della società" e nel contempo rilevato che "in alcuni casi occorre contemperare tale esigenza con la realtà pratica in cui si svolge la macellazione o l'abbattimento dell'animale, evitando di sanzionare l'operatore per il mancato rispetto di un precetto la cui osservanza risulta di difficile se non impossibile realizzazione".

Di seguito le condizioni poste dalle Commissioni riunite:

1.  ridurre la sanzione dettata per la mancata comunicazione delle procedure operative standard all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Trattandosi, infatti, di un'omissione che non incide sulle buone pratiche di macellazione e, quindi, sul benessere animale, sembra più congruo prevedere il pagamento di una somma fissata nel minimo a 1.000 euro e nel massimo a 3.000 euro, al posto di quella contenuta nello schema di decreto legislativo, che va da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro;
2.  non prevedere sanzioni per:
- mancata ottemperanza alla richiesta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente di modificare le procedure operative standard – considerato che non vengono chiariti con esattezza i termini e le condizioni applicative;
- mancata ottemperanza alla richiesta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente di aumentare la frequenza dei controlli e di modificare le relative procedure – in quanto la frequenza stessa non è specificata ed è lasciata ad un'ampia discrezionalità. In subordine, la sanzione dovrebbe essere fissata nel pagamento di una somma da 300 a 700 euro, al posto di quella attualmente prevista, che è individuata in un minimo di 2.000 euro e in un massimo di 6.000 euro;
3.  dove viene sanzionata la violazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1099/2009 (Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri) – si ritiene necessario ridurre le sanzioni alla metà, fissandole nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500, in quanto non risultano individuati chiaramente i parametri di riferimento per l'applicazione delle norme;
4.  in generale, ridurre fino alla metà le sanzioni previste per la violazione delle altre fattispecie relative all'abbattimento e alla macellazione di animali in ambito agricolo, prevedendo, altresì, la possibilità di un richiamo in sede di prima constatazione della violazione, preliminare alla successiva applicazione di sanzioni;
5. aggiungere la seguente clausola di salvaguardia: «Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».

L'On Paolo Cova ha ribadito che "le condizioni formulate sono ispirate all'esigenza di evitare di sanzionare gli operatori per il mancato rispetto di prescrizioni che non incidono sulle buone pratiche di macellazione e che non risultano chiaramente definite dalle norme, risultando quindi suscettibili di interpretazioni discrezionali in sede di controllo".

Il parlamentare veterinario ha inoltre ricordato che  l'applicabilità dell'articolo 11 del regolamento comunitario - relativo alle prescrizioni applicabili alla macellazione effettuata nell'azienda agricola ai fini della fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri al consumatore finale o a strutture locali di vendita diretta al consumatore finale-  "dipende dalla fissazione del numero massimo di animali macellati, che è demandata alla Commissione europea, assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, secondo la cosiddetta procedura di comitato". Al riguardo, ha sottolineato che" tale numero massimo non risulta ancora fissato e che, pertanto, le disposizioni sanzionatorie si riferiscono a prescrizioni non chiaramente definite, che rischiano di dar luogo ad applicazioni non uniformi nelle varie realtà locali".

Infine, "si è voluto indicare l'esigenza di prevedere che il procedimento sanzionatorio si sviluppi con una preliminare contestazione all'operatore e un richiamo ad adeguarsi alle prescrizioni, procedendo all'applicazione delle sanzioni solo in caso di ulteriore inadempienza".