Sanzioni per l'operatore del settore alimentare che non affigge il cartello con le informazioni del Ministero della Salute.
Le prevede il decreto legge sulla sanità, approvato ieri dal Consiglio dei ministri.
L'operatore che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) 1169/2011, è tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego, nonché quelle relative ai prodotti di acqua dolce.
La violazione delle prescrizioni è punita dall'autorità competente, da determinarsi ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.
Altre norme di sicurezza alimentare riguardano il riconoscimento degli stabilimenti e la somministrazione di latte crudo.
+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++
SICUREZZA ALIMENTARE
Un cartello per la vendita diretta di pesce
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