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NUOVE ATTIVITA' RIAPERTE

COVID-19, Lombardia: nuova ordinanza in vigore da oggi

COVID-19, Lombardia: nuova ordinanza in vigore da oggi
Dalla fauna selvatica all'addestramento di cani e cavalli,  la Regione Lombardia detta nuove disposizioni per la ripresa delle attività.

Entra in vigore oggi l’Ordinanza n. 555 della Regione Lombardia che integra le misure del DPCM del 17 maggio 2020 con alcune raccomandazioni (Allegato) che riguardano -  fra gli altri contesti -  gli uffici aperti al pubblico compresi gli studi professionali e gli informatori scientifici del farmaco compresa la vendita porta a porta. 

L'Ordinanza integra le raccomandazioni per alcune attività tra cui, attività di gestione della fauna selvatica e attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili. Indicazioni, infine, anche per la riapertura delle toelettature.

Allenamento e addestramento di cani e cavalli- È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli ealtre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, assicurandoil rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
L’attività di allenamento e addestramento può essere svolta in areeattrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all’aperto (es.boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.

Attività gestionali della fauna selvatica - E’ consentito - a condizione del rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell’utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali:
- lo svolgimento di censimenti delle popolazioni di fauna selvatica daparte di soggetti individuati dagli ATC/CA
- l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, nell’ambito del coordinamento di competenza delle polizie provinciali, da parte dei soggetti espressamente autorizzati dalle stesse;
- la caccia di selezione da parte dei cacciatori in possesso delle relative abilitazioni
- censimenti e piani di controllo della fauna selvatica

Toelettatura e attività ATECO 96.09.04-  E’ consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità «consegna animale – toelettatura - ritiro animale », nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Ordinanza 555/2020 Regione Lombardia