Approvazione ministeriale per la delibera dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinaria che assegna alle Veterinarie madri un contributo assistenziale. Estensione anche ai padri.
La delibera è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente il 19 settembre 2024. Il via libera del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Finanze è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2025. Il contributo di maternità per il 2025 è stato fissato in 95 euro pro capite. Questo importo sarà dovuto dai veterinari iscritti all'Enpav e servirà a finanziare le prestazioni assistenziali a favore delle professioniste del settore che accedono ai benefici previsti per la maternità.
L'Enpav, ente previdenziale di riferimento per i veterinari italiani, continua così a garantire il supporto economico alle proprie iscritte in un’ottica di tutela della professione e del welfare di categoria. L’approvazione della delibera conferma l’impegno dell’ente nella gestione delle risorse destinate alle prestazioni assistenziali.
Non percepire un’indennità di maternità da altri enti previdenziali;
Trovarsi in una delle seguenti situazioni:
Parto imminente o avvenuto;
Adozione o affidamento preadottivo;
Aborto spontaneo o terapeutico.
L’indennità può essere riconosciuta anche al padre veterinario libero professionista, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:
Morte o grave infermità della madre;
Abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre;
Adozione o affidamento, se non richiesto dalla madre libera professionista.
Come presentare domanda - La richiesta deve essere effettuata esclusivamente online, accedendo alla propria area riservata sul sito Enpav, entro i seguenti termini:
Per nascita: dalla conclusione del 6° mese di gravidanza ed entro 180 giorni dal parto;
Per adozione o affidamento preadottivo e provvisorio: entro 180 giorni dall’ingresso del bambino in famiglia;
Per aborto: entro 180 giorni dalla data dell’interruzione della gravidanza.
È importante rispettare le scadenze: il mancato invio della domanda nei termini comporta la perdita del diritto all’indennità.