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MINISTERO DEL LAVORO

ENPAV, approvato il contributo di maternità 2025

ENPAV, approvato il contributo di maternità 2025

Approvazione ministeriale per la delibera dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinaria che assegna alle Veterinarie madri un contributo assistenziale. Estensione anche ai padri.

La delibera è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente il 19 settembre 2024. Il via libera del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Finanze è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del 15 marzo 2025. Il contributo di maternità per il 2025 è stato fissato in 95 euro pro capite. Questo importo sarà dovuto dai veterinari iscritti all'Enpav e servirà a finanziare le prestazioni assistenziali a favore delle professioniste del settore che accedono ai benefici previsti per la maternità.

L'Enpav, ente previdenziale di riferimento per i veterinari italiani, continua così a garantire il supporto economico alle proprie iscritte in un’ottica di tutela della professione e del welfare di categoria. L’approvazione della delibera conferma l’impegno dell’ente nella gestione delle risorse destinate alle prestazioni assistenziali.

 Chi può richiedere l’Indennità di Maternità? L’indennità spetta alle iscritte Enpav che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • Non percepire un’indennità di maternità da altri enti previdenziali;
  • Trovarsi in una delle seguenti situazioni:
    • Parto imminente o avvenuto;
    • Adozione o affidamento preadottivo;
    • Aborto spontaneo o terapeutico.

L’indennità può essere riconosciuta anche al padre veterinario libero professionista, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:

  • Morte o grave infermità della madre;
  • Abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre;
  • Adozione o affidamento, se non richiesto dalla madre libera professionista.

Come presentare domanda - La richiesta deve essere effettuata esclusivamente online, accedendo alla propria area riservata sul sito Enpav, entro i seguenti termini:

  • Per nascita: dalla conclusione del 6° mese di gravidanza ed entro 180 giorni dal parto;
  • Per adozione o affidamento preadottivo e provvisorio: entro 180 giorni dall’ingresso del bambino in famiglia;
  • Per aborto: entro 180 giorni dalla data dell’interruzione della gravidanza.

È importante rispettare le scadenze: il mancato invio della domanda nei termini comporta la perdita del diritto all’indennità.

Comunicato di approvazione in Gazzetta Ufficiale