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CERTIFICATI E COMUNICAZIONI

Enpav: i documenti per la dichiarazione dei redditi

Enpav: i documenti per la dichiarazione dei redditi
Sono disponibili l'Attestazione Versamenti 2023 e la Certificazione Unica 2024. L'Enpav informa sulla deducibilità dei contributi facoltativi e integrativi minimi.
L'Ente nazionale di previdenza dei medici veterinari ha pubblicato nell'area riservata i documenti utili per la prossima dichiarazione dei redditi: Attestazione Versamenti 2023 e la Certificazione Unica 2024, entrambi disponibili nella sezione "Certificati e Comunicazioni" dell'area riservata Enpav.

Attestazione Versamenti 2023 - Il documento è utile per dedurre, nella prossima dichiarazione dei redditi, i contributi versati lo scorso anno. L’Attestazione dei Versamenti certifica tutti i contributi che sono stati effettivamente pagati nel 2023, a prescindere dalla scadenza dei bollettini. Il documento non è presente nell'area riservata dei Medici Veterinari che nel corso dell’anno 2023 non hanno effettuato alcun pagamento. Insieme all’Attestazione, è disponibile il documento "Notizie utili" dove sono indicate tutte le informazioni dettagliate sulla deducibilità dei contributi.

La Certificazione Unica - È disponibile per coloro che nel 2023 abbiano percepito dall’Enpav somme per pensione, indennità di maternità, tirocinio professionale TIÈ (Talenti incontrano Eccellenze), Borse di Specializzazione post-laurea BOSS e le provvidenze straordinarie che non siano rimborsi spese. Per coloro che non risultano registrati all’area riservata, la CU 2024 è stata spedita per posta. Se non viene ricevuta entro metà aprile, può essere richiesto all'Enpav un duplicato.

Contributo integrativo minimo - Il contributo integrativo minimo può essere portato in deduzione esclusivamente dai Medici Veterinari obbligatoriamente iscritti all’Enpav e solo per la parte di contributo che rimane a loro carico. Nella Dichiarazione fiscale precompilata, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, non compare l’importo del contributo integrativo minimo. Pertanto, dovrà essere il dichiarante a riportare il dato modificando la Dichiarazione fiscale precompilata, nel caso in cui ricorrano le condizioni per la deducibilità (totale o parziale) del contributo integrativo minimo.

Contributi facoltativi - I contributi facoltativi versati all’Enpav quali: contributi modulari, onere del riscatto, onere della ricongiunzione; non sono deducibili in caso di adesione al regime forfettario. L'unica eccezione è il caso in cui il Medico Veterinario, oltre al reddito derivante dall’attività in regime agevolato, risulti titolare di altri redditi IRPEF. Nella Dichiarazione fiscale precompilata, i contributi facoltativi sono riportati. Il Medico Veterinario, che aderisce al regime forfettario e non sia titolare di altri redditi IRPEF, dovrà modificare la Dichiarazione eliminando il dato riferito ai contributi facoltativi deducibili.