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LA CIRCOLARE

Cumulo gratuito, dall'INPS le prime indicazioni attuative

Cumulo gratuito, dall'INPS le prime indicazioni attuative
Prima circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dopo l'estensione del cumulo pensionistico ai professionisti.
Nella circolare 60/2017 vengono fornite indicazioni attuative dell'istituto del cumulo dei periodi assicurativi, alla luce della Legge di Bilancio 232/2016.
L'obiettivo è il  conseguimento di un'unica pensione, grazie al cumulo di periodi previdenziali non coincidenti, in favore degli iscritti a due o piu' forme di assicurazione gestite dall'Inps (lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata e forme sostitutive ed esclusive).

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS  spiega che la facolta' di cumulo puo' essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche da coloro che sono gia' in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate oppure per conseguire la pensione anticipata con i requisiti previsti dalle norme in vigore, compreso l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Anche la contribuzione estera - spiega ancora la circolare- sara' oggetto di valutazione, nei limiti delle norme previste dai regolamenti comunitari e dalle convenzioni bilaterali: il cumulo e' possibile soltanto se risulta perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per la totalizzazione internazionale.

Ma per avere disposizioni concretamente attuative per i professionisti, l'INPS rinvia ad un intervento ad hoc: "Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali". Secondo quanto riferito dall'Adepp, dopo un primo incontro tecnico al MInLavoro- le Casse dovranno disciplinare attraverso convenzioni con l’Inps le procedure attuative e le modalità di pagamento.
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Circolare 60/2017
Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.