La pdl AC 30 ha iniziato oggi l'iter in Aula. Sulla proposta di legge pende il parere condizionato delle Commissioni Agricoltura e Bilancio che chiedono modifiche.
Arriva in Aula sotto il peso di pareri condizionati la proposta di legge AC30 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. In Commissione Bilancio, alla presenza della Sottosegretaria Lucia Albano, il testo è risultato "suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". In Commissione Agricoltura- relatrice l'On Monica Ciaburro (FDI)- è stato approvato un parere favorevole alla proposta di legge a condizione che vengano soppresse le disposizioni riguardanti l'affido definitivo (nell'articolo 8, comma 1, lettera b); il divieto di catena (articolo 10-ter) e il contributo per gli animali confiscati (articolo 12).
Affido definitivo- L'articolo 8 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale relative al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato. In particolare, la lettera b) del comma 1, introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 260-bis, relativo all'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca. La Commissione Bilancio ha occorre riformulare le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso Art. 260-bis, comma 4, al fine di specificare, in linea con la vigente disciplina contabile, che, in caso di sentenza definitiva di condanna da parte dell'autorità giudiziaria, la cauzione versata dalle associazioni affidatarie degli animali oggetto di sequestro o confisca al Fondo unico giustizia sia acquisita all'erario previo versamento della stessa all'entrata del bilancio dello Stato.
Divieto di catena- L'articolo 10-ter vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, è previsto che in caso di violazione del predetto divieto si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.
Contributo per il mantenimento degli animali sequestrati- L'articolo 12 stabilisce, al comma 1, il principio in base al quale lo Stato è chiamato ad istituire nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti. Viene previsto che, con decreto del Ministro della salute, di concerto, tra gli altri, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano determinate – a cadenza annuale –, la misura e le modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati, istituito dall'articolo 8-bis. Di particolare interesse per la XIII Commissione, quanto disposto al comma 2, che definisce i soggetti cui l'istituendo contributo è posto a carico, vale a dire: allevatori, compresi coloro i quali allevano animali per la macellazione, riproduzione, consumo domestico privato, vendita diretta o mediata di animali vivi, compresa la fornitura a scopi di sperimentazione; importatori di animali appartenenti alle specie non comprese tra le specie protette elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, vale a dire faune selvatiche protette; chi cattura e detiene fauna selvatica, compresa l'avifauna da utilizzare come richiamo vivo. Anche la Commissione Bilancio ha chiesto la soppressione dell'articolo 12. La Sottosegretaria Albano ha rilevato la necessità di sopprimere l'articolo 12, e anche l'annesso Allegato A, recante la definizione degli importi del contributo. "Tali disposizioni - ha spiegato" sono infatti suscettibili di comportare oneri certi e immediati, connessi alle spese di istituzione e funzionamento dei centri di accoglienza di nuova istituzione, che non sono peraltro oggetto di puntuale quantificazione, a fronte di un meccanismo di contribuzione che non appare, di per sé, idoneo a garantire l'acquisizione delle risorse necessarie ad assicurare il sostenimento delle suddette spese, in quanto l'ammontare degli introiti rivenienti dal medesimo meccanismo sarà accertabile solo a consuntivo".
Sistemi informatici della Polizia- Da sopprimere, secondo la Commissione Bilancio anche l'istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali, in quanto la realizzazione o lo sviluppo di nuove funzionalità nell'ambito degli attuali sistemi informatici è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.
Educazione scolastica- La Commissione Bilancio ha chiesto anche la soppressione dell'articolo 13, volto a prevedere l'obbligatorietà, per lo Stato e le regioni, non più della sola promozione, bensì anche della realizzazione, con frequenza annuale, dell'integrazione dei programmi scolastici ai fini dell'educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto. Questa disposizione "è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riconducibili a spese di personale e di funzionamento, privi di quantificazione e copertura".
Iter- La relatrice e prima firmataria della proposta di legge, On Michela Vittoria Brambilla, ha dichiarato che la discussione in Assemblea - iniziata oggi- dovrà tenere conto dei pareri della Commissione Agricoltura e anche della Commissione Bilancio.