Basta la mancanza dei certificati sanitari o del pet passport per rendere illecito il traffico commerciale di cani e gatti. Pene inasprite anche per l'introduzione irregolare in Italia.
Pene detentive e pecuniarie più severe per chi commette il reato di traffico illecito di animali da compagnia. Lo prevede la proposta di legge AC30 dell’On Brambilla, approdata all’Aula di Montecitorio. Con il benestare della Commissione Giustizia, la pdl innalza la reclusione da un minimo di quattro mesi a un massimo di diciotto mesi (attualmente la pena è da tre mesi a dodici mesi) e raddoppia la multa innalzandola da 6.000 fino a 30.000 euro (attualmente la sanzione è da 3.000 a 15.000 euro).
Ridefinito il reato di traffico commerciale di pet- L’inasprimento delle pene contro il traffico di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) interviene sulla legge 4 novembre 2010, n. 201 in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia, modificando l’articolo 9 anche nella parte in cui si descrive la fattispecie del reato. Una ulteriore modifica di rilievo è infatti la disgiunzione tra i requisiti di introduzione (identificazione e certificati sanitari) e il passaporto individuale.
E' reato anche se manca soltanto il pet passport- A legge 201/2010 vigente, il traffico illecito di animali da compagnia è punibile in "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie "e non muniti", ove richiesto, di passaporto individuale". Con la modifica proposta dalla pdl brambilla la punibilità scatta per coloro che introducono animali non identificati e privi di certificazioni sanitarie "o non muniti" di passaporto individuale, rendendo quindi distintamente perseguibili i casi di sola mancanza del pet passport.
Introduzione illecita di animali da compagnia- Pene aumentate anche per l'introduzione illecita di cani, gatti e furetti. Il reato si configura per chiunque introduce nel territorio nazionale pet privi di sistemi per l'identificazione individuale; in questo caso la pdl Brambilla raddoppia la sanzione per ogni animale introdotto portandola da 200 a 2.000 euro).Pene inasprite anche per il trasporto e la cessione di animali illecitamente introdotti nel territorio nazionale.
Revoca definitiva dell'autorizzazione al trasporto- In caso di reiterate violazioni all'introduzioni illecita di animali da compagnia, il trasportatore vede aggravarsi il rischio di sospensione e di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività. A seguito della revoca dell'autorizzazione, non vi è possibilità di conseguirla nuovamente.