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COMMISSIONE GIUSTIZIA

Il divieto di detenzione a catena entra nel codice penale

Il divieto di detenzione a catena entra nel codice penale
Con l'approvazione di un emendamento alla pdl AC30, nel Codice Penale entra il divieto di detenzione di animali d'affezione a catena. Eccezione certificata dal Veterinario.

La Commissione Giustizia della Camera ha approvato una nuova norma penale sul divieto della catena. La norma, con le relative sanzioni, entrerà in vigore non appena diverrà legge l'Atto Camera n. 30, che modifica il Codice penale rafforzando la tutela degli animali.

La novità consta di un articolo aggiuntivo al testo di cui è prima firmataria l'On Michela Vittoria Brambilla che, in veste di relatrice della pdl, è anche la proponente l'emendamento.

"Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impediscano il movimento". Fa eccezione, qualora "ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario, o da temporanee esigenze di sicurezza".
Ai trasgressori del divieto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5000 euro.

La disposizione penale, una volta emanata dal Parlamento, avrà l'effetto di armonizzare il divieto, oggi previsto disomogeneamente dalle legislazioni regionali, e tuttavia affermato in vari dispositivi della giurisprudenza.

Sanzione cancellata se il proprietario regolarizza il pet