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LA PROPOSTA DI LEGGE

Pubbliche le elargizioni delle imprese ai professionisti sanitari

Pubbliche le elargizioni delle imprese ai professionisti sanitari
La proposta di legge è all'esame della XII Commissione Affari Sociali della Camera, dove sono già stati approvati alcuni emendamenti.

Primo firmatario è l'On Massimo Enrico Baroni (M5S) che per rafforzare il principio della trasparenza nel settore sanitario, prevede "la conoscibilità delle informazioni riguardanti le elargizioni dirette e indirette a coloro che operano nel settore della salute". La pdl è stata sottoscritta da 20 deputati pentastellati, fra i quali la parlamentare veterinaria On Doriana Sarli.

Il modello è il Sunshine Act degli Stati Uniti in base al quale le transazioni intercorrenti tra professionisti della salute e produttori di farmaci o altri prodotti sanitari sono soggette all'obbligo di notifica e di iscrizione in un apposito registro pubblico, accessibile da parte di chiunque voglia conoscere eventuali legami finanziari esistenti tra professionisti della salute e produttori di farmaci o altri prodotti sanitari. "L'introduzione di disposizioni analoghe a quelle del Sunshine Act - sostengono i proponenti- aiuterebbe i professionisti della salute a migliorare le loro prassi di comportamento e a comprendere meglio gli effetti delle loro relazioni con l'industria". Pe contro, "i cittadini potrebbero conoscere l'entità dei legami finanziari tra talune case farmaceutiche e i professionisti della salute e sarebbero così in grado fare scelte più consapevoli".

La pdl traduce nell'ordinamento italiano il Sunshine Act  prevedendo di rendere pubbliche le "convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice "qualunque soggetto che esercita un'attività diretta alla produzione o all'immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria") in favore di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di 10 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 100 euro; di una organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1.000 euro.

Per «soggetti che operano nel settore della salute», la pdl intende i soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria;  per «organizzazione sanitaria» si intendono  le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà".

Fra gli emendamenti approvati dalla Commissione Affari Sociali, figura l'adeguamento al Regolamento europeo (GDPR) sulla protezione dei dati personali.


PROPOSTA DI LEGGE N. 491
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie
d'iniziativa dei deputati