• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31390

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

DE FILIPPO IN COMMISSIONE

Riordino IZS, chiarimenti sulla transizione alla nuova normativa

Riordino IZS, chiarimenti sulla transizione alla nuova normativa
Fino all'adozione delle disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione degli organi istituzionali, resta in vigore la normativa ante-riordino IZS.

Il chiarimento è del Sottosegretario alla Salute Vito De Filippo che  ha risposto in Commissione Affari Sociali ad una interrogazione a risposta immediata.

L'atto parlamentare chiedeva al Ministero della Salute di dare" la corretta e definitiva interpretazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 106 del 2012". La nuova disciplina di riordino "consentiva e consente per la sua immediata applicabilità la nomina dei nuovi organi degli istituti senza dover attendere l'emanazione degli statuti e dei regolamenti"- sostengono gli interoganti On Giulia Grillo e Alessio Villarosa - facendo notare che il Ministero si era invece espresso " in maniera nettamente contrastante" col disposto dell'articolo 16 "imponendo alla regione siciliana una interpretazione che escludeva la possibilità di nominare i nuovi organi".

Il Sottosegretario  Filippo ha risposto in Commissione Affari Sociali che l''articolo 16 in questione "prevede l'abrogazione, ad avvenuta emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione, delle disposizioni pregresse incompatibili con la nuova disciplina del decreto legislativo n. 106 del 2012". Pertanto, "fino all'adozione delle disposizioni recanti la disciplina dei profili individuati ai sensi del citato articolo 10, ivi compresi quelli riferibili al funzionamento e all'organizzazione degli organi istituzionali, resta in vigore la pregressa normativa del decreto legislativo n. 270 del 1993".
"Ne consegue - ha aggiunto il Sottosegretario- la preclusione della possibilità della costituzione dei nuovi organi degli IIZZSS ai sensi del d.lgs. n. 106/2012, nonché il protrarsi della permanenza in carica degli organi operanti alla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione, fino all'insediamento dei nuovi organi istituzionali. Tale posizione è stata condivisa anche dal Ministero dell'economia e delle finanze".

Peraltro, "il mancato recepimento delle norme statali, che necessitano di norme regionali attuative, è suscettibile di determinare una situazione di incertezza giuridica e di possibile malfunzionamento degli organi degli IZS, con conseguente inefficacia e inefficienza della loro attività". La Legge di stabilità 2015, proprio al fine di garantire l'effettiva e completa attuazione della riforma del 2012 su tutto il territorio nazionale," ha previsto l'attribuzione al Ministro della salute del potere di nomina di un Commissario, in sostituzione dell'organo di amministrazione e gestione dell'Ente, nel caso in cui le Regioni e le Province Autonome non provvedano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ad emanare le leggi regionali di adeguamento. Tuttavia, al fine di non precludere l'esercizio delle competenze regionali, l'operatività dell'organo di nomina ministeriale è limitata al periodo di inattività delle Regioni, assumendo il Commissario la titolarità delle funzioni di amministrazione e gestione dell'Ente esclusivamente nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali". In ultima analisi, "le previsioni sulla competenza ministeriale all'istituzione del regime commissariale, assicurano il corretto conseguimento dell'intento normativo e l'effettivo passaggio al riassetto istituzionale.

Per De Filippo "non risultano condivisibili i rilievi espressi in merito alla sussistenza di una competenza esclusiva dello Stato in materia, trattandosi della regolamentazione dell'assetto di Enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, ed operanti quali strumenti tecnico-scientifici dello Stato e delle Regioni, per lo svolgimento di funzioni di tutela della salute". La stessa Corte Costituzionale- ha ricordato il Sottosegretario- "non ha ritenuto superata la necessità dell'adozione da parte della Regione di una specifica norma di adeguamento alle disposizioni statali.