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ALIMENTI E MADE IN ITALY

Obbligatoria in etichetta la sede dello stabilimento di produzione?

Obbligatoria in etichetta la sede dello stabilimento di produzione?
Parere del Governo sul mantenimento dell'obbligo in etichetta della sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia.
A riferirlo in Aula è stato Claudio De Vincenti, Viceministro dello sviluppo economico, in risposta ad una interrogazione parlamentare dell'On Giuseppe L'Abbate: "Conoscere la sede dello stabilimento di confezionamento di un prodotto alimentare- ha rimarcato l'interrogante-  consente alle autorità di controllo di attivare facilmente le azioni correttive utili a mitigare il rischio per la salute pubblica in caso di allerta; ciò potrebbe accadere, ad esempio, nel caso di una conserva vegetale contaminata dalla tossina del botulino". La risposta del Viceministro, che non ha soddisfatto l'On L'Abbate, è stata possibilista.

La Direttiva 2000/13/CE non prescrive l'obbligatorietà in etichetta della sede dello stabilimento, ma la facoltà di mantenere le disposizioni nazionali che impongano l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale. Di conseguenza il decreto di recepimento ha potuto mantenere la prescrizione dell'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento. Ma questa disposizione resta in vigore fino al 13 dicembre 2014, data di applicazione del regolamento UE n. 1169/2011 che non prevede fra le indicazioni obbligatorie, quella della sede dello stabilimento. Pertanto la disposizione ante Reg.1169/2011 sarà disapplicata.

"Ciò premesso- ha osservato De Vincenti-  si ritiene che non vi sono preclusioni a prevedere l'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento nel rispetto delle condizioni che il regolamento impone agli Stati membri". Ma per operare in tal senso "occorre, tuttavia, una specifica norma di legge o una delega al Governo in materia di etichettatura". Il Ministero dello sviluppo economico "sta comunque procedendo nel lavoro di riassetto delle disposizioni nazionali in materia di etichettatura degli alimenti, compatibili con il regolamento, usando gli strumenti disponibili a legislazione vigente"- ha aggiunto il viceministro- chiarendo di non poter soddisfare le richieste dell'interpellanza "per assenza, appunto, di una fonte primaria che li preveda".

De Vincenti ha comunque ricordato che "per alcuni prodotti, come i prodotti di origine animale, trasformati e non, l'indicazione dello stabilimento di produzione è già prevista dalla disciplina comunitaria. Nello specifico, ai sensi del regolamento n. 853/2004 il bollo sanitario o il marchio di identificazione, già recano la registrazione dello stabilimento di produzione".

Peraltro, le imprese hanno già facoltà di inserire volontariamente in etichetta l'indicazione dello stabilimento. "È fatta salva, infatti, la possibilità che l'informazione della sede dello stabilimento di produzione venga fornita volontariamente dagli operatori, ai sensi degli articoli 36 paragrafo 2 e dell'articolo 37, anche a scopo informativo per il consumatore, con l'unica accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore stesso, rispetto all'indicazione obbligatoria del nome e dell'indirizzo del soggetto responsabile dell'etichettatura, le cui indicazioni potrebbero non coincidere con quelle della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento"- ha concluso.