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DIRETTIVA HABITAT

Corte UE: no alla cattura, regime di rigorosa tutela per il lupo

Corte UE: no alla cattura, regime di rigorosa tutela per il lupo
La rigorosa tutela prevista dalla direttiva habitat, si applica anche ai lupi che lasciano il loro habitat naturale e si ritrovano in zone popolate dall’uomo.


Nel 2016, il personale di un’associazione per la protezione degli animali -  accompagnato da una Veterinaria-  ha proceduto alla cattura e al trasporto, senza autorizzazione, di un lupo che frequentava il luogo di abitazione di un residente in un villaggio rumeno situato tra due grandi siti protetti in forza della direttiva «habitat».

Il trasporto del lupo catturato verso una riserva naturale non si è però svolto come previsto e il lupo è riuscito a fuggire nei boschi della zona. È stata presentata una denuncia penale per reati connessi alla cattura e al trasporto di un lupo in condizioni inappropriate. Nell’ambito di tale procedimento penale, il giudice del rinvio ha chiesto se le disposizioni di tutela contenute nella direttiva «habitat» siano applicabili alla cattura di lupi selvatici nella periferia di un agglomerato urbano o nel territorio di un ente locale.

Il caso è arrivato alla Corte di Giustizia Europea che così si è pronunciata: "La rigorosa tutela di talune specie animali prevista dalla direttiva «habitat» si estende agli esemplari che lasciano il loro habitat naturale e si ritrovano in zone popolate dall’uomo. La cattura e il trasporto di un lupo trovato in un villaggio possono essere giustificati solo se sono oggetto di una deroga adottata dall’autorità nazionale competente".

La Corte si è espressa  sull’ambito di applicazione territoriale del regime di rigorosa tutela di talune specie animali («direttiva habitat»), confermando che tale regime di rigorosa tutela previsto per le specie elencate dalla direttiva, come appunto il lupo, si applica anche a esemplari che lasciano il loro habitat naturale e si ritrovano in zone popolate dall’uomo.
La stessa direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali protette, «nella loro area di ripartizione naturale», con il divieto di qualsiasi forma di cattura o di uccisione deliberata di esemplari di tali specie «nell’ambiente naturale».

Per quanto attiene all’ambito di applicazione territoriale di questo divieto di cattura o di uccisione deliberata, la Corte ha rilevato che, per quanto riguarda le specie animali protette le quali, come il lupo, occupano vasti territori, la nozione di «area di ripartizione naturale» è più ampia dello spazio geografico che presenta gli elementi fisici o biologici essenziali per la loro vita e la loro riproduzione e corrisponde quindi allo spazio geografico in cui la specie animale in questione è presente o si diffonde secondo il suo comportamento naturale.

Ne deriva che la tutela prevista dalla direttiva «habitat» non presenta limiti o frontiere, cosicché un esemplare selvatico di una specie animale protetta che si trovi in prossimità o all’interno di zone popolate dall’uomo, che transiti attraverso tali zone o che si nutra delle risorse prodotte dall’uomo, non può essere considerato un animale che ha lasciato la sua «area di ripartizione naturale». La formulazione della direttiva «habitat», che vieta la cattura o l’uccisione deliberata di esemplari delle specie protette «nell’ambiente naturale», non consente di escludere le zone popolate dall’uomo dall’ambito di tutela di tale disposizione.