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CASSAZIONE

Rilevanza penale per il veterinario in omissione di cura

Rilevanza penale per il veterinario in omissione di cura
Se si ha l'obbligo giuridico di intervenire (curare) per impedire l’evento lesivo (maltrattamento di animali), si può essere chiamati a risponderne penalmente.

L'ha detto la Corte di Cassazione che -con la sentenza depositata il 9 agosto - ha annullato il proscioglimento di un Medico Veterinario operante nel canile sanitario dove, a Capodanno, era stato ricoverato un cane ferito dopo un investimento stradale. Il professionista non l'avrebbe curato (nè farmaci nè cibo), ma l'avrebbe restituito, dopo due giorni di detenzione, alla famiglia del proprietario presso la quale l'animale è morto nel giro di un paio di giorni. I fatti risalgono al 2016.

Proscioglimento annullato- Per il primo Giudice non c'è stato maltrattamento animale (articolo 544 ter del Codice Penale), mancando il "dolo specifico", pertanto al Veterinario non poteva essere addossata nessuna responsabilità penale.
Per il Pubblico ministero, invece- che si è rivolto alla Cassazione ottenendo soddisfazione-  il maltrattamento animale si è configurato per "omissione": il Veterinario di turno al canile non ha messo in atto un obbligo giuridico e deontologico, quello di prestare cure e assistenza veterinaria al cane investito, un obbligo impostogli proprio per evitare conseguenze lesive sull'animale. 
La Suprema Corte ha dato ragione al Pm e annullato la sentenza di proscioglimento del Tribunale: nel valutare la responsabilità penale del Veterinario per maltrattamento il primo Giudice non ha tenuto conto della condotta "omissiva". Per gli Ermellini, infatti, per escludere il reato di maltrattamento non basta la circostanza che nel Veterinario non ci siano state nè intenzione nè crudeltà.

L'obbligo giuridico a cui il Veterinario è venuto meno- La Cassazione ha individuato l'obbligo giuridico in due fonti: nella norma di legge (nel caso di specie la legge regionale sulla gestione degli animali ricoverati dal servizio veterinario nel canile sanitario) e  nell'articolo 14 del Codice Deontologico.
Non mettere in pratica l'obbligo giuridico di cura veterinaria determina una condotta omissiva (dolo generico ed eventuale) che da sola basta a configurare il reato di maltrattamento animale (non serve il dolo specifico, vale a dire una condotta attiva e determinata a portare sofferenza).

A nuovo processo, il Veterinario dovrà essere giudicato, interpretando l'articolo 544 ter del Codice Penale come fa la Cassazione. Quanto alla morte dell'animale (articolo 544 bis del Codice Penale) la Suprema Corte non si è pronunciata, ritenendo che dagli atti non emerga con chiarezza se anche il decesso del cane venga, o meno, imputato al Veterinario in conseguenza della sua condotta omissiva.

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