• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31396

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

TAR FRIULI

E' fiduciaria la nomina a Direttore di struttura complessa

E' fiduciaria la nomina a Direttore di struttura complessa
Non è una procedura concorsuale: anche se riguarda una attività amministrativa, il conferimento dell'incarico è una scelta di tipo negoziale.

Il Tar Friuli Venezia Giulia ha chiarito che l'atto di conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa continua ad essere "espressione di una scelta di carattere fiduciario di tipo negoziale, ancorché avvenga all'esito di una procedura atta a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell'attività amministrativa".

Osserva Massimiliano Atelli per il Sole 24 Ore Sanità che la procedura di carattere valutativo, assolve, infatti, unicamente all'esigenza di porre un freno al malcostume che, negli ultimi decenni, ha caratterizzato il conferimento di tali prestigiosi, ambiti e ben remunerati incarichi, che, troppo spesso, hanno seguito logiche di “appartenenza correntizia” piuttosto che di reale merito.
Questa selezione "tecnica" - affidata ad una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre esperti (direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire), scelti mediante sorteggio «da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale» - è finalizzata unicamente a ricondurre la scelta fiduciaria del Direttore generale entro ragionevoli (e controllabili) parametri di merito e ad evitare che l'individuazione del direttore di struttura complessa avvenga in maniera arbitraria, con conseguente pregiudizio per la funzionalità del servizio e ingiustificata “elargizione” di consistenti compensi a carico del bilancio pubblico a soggetti privi di reali requisiti professionali, capacità e competenze.

Non vengono, però, meno i tratti caratterizzanti di tale procedura, che trova compiuta sintesi nella definitiva scelta del direttore generale. L'Amministrazione agisce secondo le regole del diritto privato; la norma stabilisce, infatti, che «la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale».

Quindi, la circostanza che il direttore generale, nell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, non sia assolutamente vincolato agli esiti delle precedenti valutazioni esperite dalla commissione tecnica, appalesa, invero, che la scelta rimane pur sempre una scelta di carattere fiduciario, affidata alla discrezionalità ed alla responsabilità del direttore generale. Trattasi, in definitiva, solo di un “correttivo” all'esercizio del potere di nomina fiduciaria imposto dall'esigenza di arginare fenomeni di nepotismo e preordinato ad assicurare la piena soddisfazione dell'interesse istituzionale dell'Amministrazione pubblica nella quale il soggetto prescelto viene ad essere incardinato per effetto della nomina stessa.

In nessun caso può, però, parlarsi di procedura concorsuale e/o di formazione di una graduatoria (in termini Tar Emilia Romagna, Bologna, 4 novembre 2014, n. 1052). Prova ne è che, in caso di successiva sostituzione del candidato prescelto divenuto dimissionario o dichiarato decaduto, «si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale» e non – si badi bene – a colui che nell'elenco formato dalla commissione tecnica ha conseguito il miglior punteggio. Può, dunque, affermarsi che la procedura in questione non è riconducibile né a quelle concorsuali di cui al Dlgs n. 165 del 2001, articolo 63, comma 4, né alle ipotesi “nominate” di poteri autoritativi nell'ambito del lavoro pubblico (Dlgs n. 165/2001, art. 2, comma 1), ma, più propriamente, a quegli atti adottati in base alla capacità e ai poteri propri del datore di lavoro privato, con la conseguenza che le controversie che la riguardano vanno collocate nell'area del «diritto all'assunzione» e/o «conferimento/revoca di incarichi dirigenziali» di cui all'articolo 63, comma 1, e attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (in termini Tar Piemonte, II, sentenza breve n. 204/ 2014).

È da notare che questo ragionamento, sviluppato nella specie per la scelta del direttore di struttura complessa, si presta in realtà ad un'applicazione più ampia, in tute le ipotesi in cui sia prevista la formula della “terna”. (fonte)

Sentenza del 23 giugno 2015, n. 297