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LE REAZIONI

Motivazioni Green Hill fra leggi speciali e tutela penale

Motivazioni Green Hill fra leggi speciali e tutela penale
Sono 68 le pagine di motivazioni depositate dal Tribunale di Brescia che argomentano la responsabilità penale di Green Hill.
Sessanta giorni dopo la sentenza di condanna, si possono leggere le conclusioni del Giudice Roberto Gurini, che motivano la condanna a pena detentiva per il veterinario dell'allevamento di Montichiari e per i due dirigenti dello stabilimento. L'accusa per tutti è stata di aver commesso il delitto di cui all'articolo 544-ter, commi 1 e 2 del codice penale. Si è contestato loro di aver maltrattato 2.639 cani di razza beagle detenuti presso l'allevamento Green Hill per fini di sperimentazione scientifica, avendoli privati, senza necessità dei loro pattern comportamentali- ovvero di tutte le attività vitali ed insopprimibili di ogni specie e sottoposti a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche. Non erano invece in discussione altre condotte riconducibili all'articolo 544-ter cp ossia lesioni e sevizie.
Altro delitto per i sopracitati condannati, quello di cui all'articolo 544-bis, per aver soppresso senza necessità 44 cani beagle, "un prodotto non più vendibile alla clientela" per l'impiego ad uso scientifico.

Per l'accusa, il Codice Penale trova applicazione anche in relazione ad animali allevati a fini scientifici, quando vi sia la violazione del decreto legislativo 116/1992 (nel frattempo abrogato dal recepimento della Direttiva 2010/63)  che contempla prescrizioni di carattere cogente e  non mere raccomandazioni derogabili. Ma sotto il profilo giuridico le disposizioni del titolo IX bis del libro II del Codice Penale (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) "non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonchè dalle altre leggi speciali in materia di animali".

Quindi l'allevamento di Green Hill poteva o non poteva rientrare sotto le leggi speciali? Per il Tribunale di Brescia, che si è richiamato ad una sentenza della Cassazione, non è esclusa l'applicazione delle norme penali, in quanto ogni comportamento che esuli dagli ambiti coperti da legislazione speciale "è suscettibile di essere penalmente valutato".
Tutto ciò per coerenza dell'ordinamento giuridico, osserva il Tribunale, richiamandosi di nuovo alla Suprema Corte secondo la quale "un medesimo comportamento non può, allo stesso tempo, esser consentito o addirittura imposto da una parte e vietato dall'altra". Infine, il Decreto 116/1992 porta l'inciso "salvo che il fatto costituisca reato", avvalorato dal Tribunale di Brescia come espressa clausola di riserva in favore della legge penale.

Pro-Test Italia si dice "decisamente basita" e pubblica una analisi dettagliata delle conclusioni. Secondo i ricercatori, "a Brescia, sessanta giorni fa, non è stata condannata un'azienda che allevava beagle, è stata condannata la Sperimentazione Animale come pratica". Un passaggio "fondamentale" sarebbe "sfuggito ai più" dicono: "C'è stata una forzatura che ha secondo noi innescato questo passaggio: il giudice ha accolto la chiave di lettura del Pubblico Ministero per cui, pur essendoci una legge speciale che regola l'utilizzo e la gestione di animali da laboratorio, questa legge non è da considerare. I dirigenti di Green Hill sono stati infatti condannati per maltrattamento e uccisione di animali con la legge comunemente utilizzata con gli animali da affezione, unica scappatoia possibile in quanto non avevano violata la normativa di settore".

Il giudice ha dichiarato la responsabilità penale per il veterinario (un anno e sei mesi  di reclusione, con beneficio di sospensione condizionale della pena) e per i due dirigenti dello stabilimento. Assolto invece il consulente esterno di GH per non avere commesso il fatto. I condannati dovranno versare alla LAV 30mila euro, a titolo provvisionale, e 10mila euro alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane oltre a dover pagare le spese processuali in favore di Lav, Enpa, Lega del Cane e Leal-Lega Antivivisezionista. Il Tribunale ha riconosciuto alla LAV la somma di 10mila euro per il danno morale, 20mila euro per il danno patrimoniale. Le associazioni protezioniste si sono costituite parte civile, riconosciute quali portatrici di interessi di natura collettiva relativi alla tutela e protezione degli animali. Le condotte degli imputati "hanno recato pregiudizio diretto a interessi perseguiti e tutelati per statuto da dette associazioni, avendo leso il sentimento di pietà per gli animali, con l'effetto di un danno morale diretto e immediato". Quanto al danno patrimoniale, le associazioni si sono fatte carico dopo il sequestro di "spese ingenti connesse alla necessità di gestire e curare i bagle con ricorso a professionisti e strutture specializzate".