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TRASPORTO DURGENZA

Invocato lo stato di necessità, multa revocata al proprietario

Invocato lo stato di necessità, multa revocata al proprietario
Il proprietario si recava d'urgenza dal Medico Veterinario. Nell'impugnare la sanzione, aveva invocato lo stato di necessità. Con sentenza 249/15, il Giudice di Pace di Pisa ha accolto il ricorso avanzato dal proprietario di un gatto in grave pericolo di vita - e poi deceduto - multato per eccesso di velocità durante il trasporto dell'animale presso un veterinario. Lo riferisce il notiziario luccaindiretta.it L'uomo ha fatto presente come sul territorio non esistessero mezzi di soccorso da poter eventualmente chiamare per il trasporto d'urgenza del felino, ricorrendo pertanto ad un mezzo proprio.

Il Giudice di Pace di Pisa gli ha dato ragione e nell'annullare il verbale ha ammesso che "è vero che lo stato di necessità così come ritenuto dalla legge e dalle correnti giurisprudenziali richiede che il soggetto in pericolo imminente sia una persona fisica, mentre nel caso di specie il fatto concerne un animale", ma anche, spingendosi oltre, che "la stessa legislazione penale ha visto in tempi recenti un inasprimento delle pene per i maltrattamenti di animali, manifestando quindi un'attenzione a considerare l'animale, soprattutto quello domestico, come qualcosa di più di una mera res, anche se certamente non può parlarsi dell'animale come di un soggetto portatore di diritti alla stregua dell'essere umano".

Il principio giurisprudenziale- In relazione alla multa, il Giudice ha inoltre rilevato che nel caso di specie debba applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui "in tema di sanzioni amministrative, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre altresì, per l'affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa, e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 3 L. 689/81, la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente" (Cass. sez. III, 12.5.2000, n. 6111). Il ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, aveva invocato diversi precedenti. Fra questi, la sentenza del Giudice di Pace di Chieti, del 26 maggio 2011, n. 369 (Giudice: De Tiberiis – D.L. c/ Prefettura di Chieti), ravvisante lo stato di necessità, e quindi la causa di esclusione della responsabilità, per il trasporto di animale in imminente pericolo di vita, e la n. 1/2012 con cui il Giudice di Pace di Offida aveva accolto il ricorso promosso da un medico veterinario, multato per eccesso di velocità mentre, contattato da una cliente, si recava tempestivamente presso la stessa, per prestare soccorso al suo cane in imminente pericolo di vita, e in condizioni così gravi da non poter essere in alcun modo trasportato. In merito, il giudice aveva rilevato come, in materia di stato di necessità e soccorso stradale, già l'art. 31 della Legge 120 del 29/07/2010, integrando il comma 1 dell'art. 177 del Codice della Strada, avesse demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione sia delle condizioni per cui il trasporto di un animale in grave stato di salute possa essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, sia la documentazione da esibire all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale, riconoscendo così di fatto il principio generale dello stato di necessità.

Il nuovo Codice della Strada- La Legge 29 luglio 2010, n. 120, all'art. 31 ("Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali"), ha affermato che il trasporto di un animale "in gravi condizioni di salute" può essere considerato effettuato "in stato di necessità" sussistendo le condizioni individuate da un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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LEGGE 29 luglio 2010, n. 120- Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Art. 31. (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)
DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217- Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessita'.