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SENTENZA

Caudotomia, il Tar del Lazio: no a divieto assoluto

Caudotomia, il Tar del Lazio: no a divieto assoluto
No a un divieto assoluto. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di alcuni club di razza, allevatori e medici veterinari per l'annullamento del divieto di caudotomia come disciplinato dall'Ordinanza 23 marzo 2011 del Ministero della Salute. L'ordinanza in questione è comunque già stata sospesa dal TAR un anno fa. Sulla materia vale quanto previsto dalla Convenzione Europea.

Il 13 settembre, il Tribunale Amministrativo del Lazio si è pronunciato sul ricorso per l'annullamento dell'ordinanza 23 marzo 2011 "nella parte in cui vieta, all'art. 2 lett. d), gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, nonché alla lettera e) la vendita, l'esposizione e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d)".
I ricorrenti sono legali rappresentanti di associazioni amatoriali di particolari razze di cani (ad esempio Spinoni, Bracchi Italiani, Epagneul Breton, Kurzhaar, Drahthaar, Spinger Spaniel ed altri ) destinati a svolgere attitudinalmente attività sportiva e/o venatoria, ovvero allevatori (anche a scopi commerciali) o addestratori di tali cani o cinofili e proprietari di esemplari appartenti a razze continentali da ferma oppure ancora medici veterinari (che esercitano la libera professione ed assumono di essere pregiudicati dal provvedimento impugnato).

I ricorrenti, rimarcando "la lesività anche in riferimento, per gli allevatori, addestratori e veterinari, ad interessi economico-professionali, contestano l'ordinanza impugnata muovendo avverso la stessa quattro articolati motivi di censura", che il Tribunale ha accolto.

1. No a divieto assoluto
Sebbene il Ministero, nelle proprie difese, cerchi di avvalorare una ricostruzione ermeneutica dell'ordinanza in questione nel senso che la stessa non avrebbe affatto previsto un generale divieto di amputazione della coda "pare al Collegio che proprio nel senso di un generalizzato divieto abbia invece statuito l'ordinanza in impugnativa" nonostante il richiamo dell'art. 10 della Convenzione Europea per la Protezione degli animali da compagnia.
"In proposito, ed a scioglimento di ogni possibile perplessità interpretativa, si deve precisare che gli interventi consentiti in via di eccezione dall'art. 10 della suddetta Convenzione, su valutazione specifica di un veterinario, sono comunque interventi "non curativi" (anche se ritenuti necessari per ragioni di medicina veterinaria o nell'interesse dell'animale) proprio in relazione ai quali, tra gli altri, l'O. M. di cui trattasi dispone inibitoria".

2. Valgono le eccezioni della Convenzione Europea
Sono "condivisibili" i rilievi mossi dai ricorrenti riferiti ad un contrasto ("sintomatico d'illegittimità") delle disposizioni dell'ordinanza con la circolare interpretativa del Ministro della Salute in data 16.3.2011, emanata ad illustrazione della Convenzione Europea di Strasburgo del 13.11.1987 (ratificata con legge n. 201/2010 e poi entrata in vigore in Italia il 1°.11.2011).
Nella circolare del Ministro vengono "ritenuti legittimi e consentiti gli interventi preventivi di caudotomia, effettuati da un medico veterinario su giudizio motivato e certificato dello stesso, "sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l'animale al rischio di fratture, ferite, e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere psico-fisico dell'animale".
La circolare del Ministro "è pienamente coerente, d'altra parte, con l'art. 10 della ridetta convenzione europea, la quale, pur vietando in generale gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia per scopi non curativi, li consente tuttavia "se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse dell'animale".

3. Il parere del Consiglio Superiore di Sanità
Il principio contenuto nella circolare ministeriale, con riferimento specifico al possibile taglio preventivo della coda dei cani appartenenti a razze utilizzate in attività sportivo-venatorie, è stato poi specificato, con diffuse argomentazioni di carattere medico-veterinario, dallo stesso Consiglio Superiore della Sanità. "Sicchè, rispetto a tali determinazioni ministeriali e fonti normative superiori, le contestate disposizioni, di generalizzata inibitoria della caudotomia, contenute nell'ordinanza impugnata, si pongono in insanabile ed immotivato contrasto, risultando peraltro prive di ogni presupposto giustificativo".

4. Non c'è urgenza né rischio per l'incolumità- riflessi economico-professionali
Per il TAR Sono anche "condivisibili i rilievi dei ricorrenti relativi alla mancanza della grave, improvvisa ed impellente necessità pubblica che sostanzi nella specie i necessari caratteri dell'indifferibilità e dell'urgenza, trattandosi del divieto immotivato di una pratica seguita da tempi remoti per cani di determinate razze (e non quindi di esigenze improvvisamente e inaspettatamente intervenute) attraverso un provvedimento (peraltro di proroga di precedenti ed incidente anche su aspetti –quali quelli di cui alla lettera e)- con riflessi economico-professionali o imprenditoriali) destinato durare nel tempo per un periodo (di 24 mesi) che non sembra compatibile con la straordinarietà insita nelle ordinanze della specie".

L'Ordinanza impugnata era già stata sospesa dal TAR per mancanza dei presupposti di urgenza. In materia di caudotomia valgono le disposizioni della Convenzione Europea, ratificata come legge dello Stato italiano. In proposito la FNOVI ha emanato una linea guida per la corretta osservanza del dettato normativo e della deontologia professionale.

CAUDOTOMIA, LINEE GUIDA SU DIVIETO ED ECCEZIONI

LE RAZZE CHE FANNO ECCEZIONE - TABELLA A CURA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'