I fatti- Una persona anziana, aggredita da un cane, aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti da un morso alla coscia. L'aggressione del cane avveniva nel complicato contesto di una colluttazione fra le persone in causa, ma il medico della vittima riscontra la piena compatibilità delle lesioni con il morso dell'animale.
Il proprietario viene quindi chiamato a rispondere dei danni arrecati, ex art. 2052 c.c. (Danno cagionato da animali) relativamente alle ferite provocate dal cane. E l'Assicurazione a risarcire il danno.
Non solo. Il Giudice, pur in assenza di richiesta del risarcimento del danno biologico, "lo stesso deve essere ritenuto oggetto di domanda sulla base della lettura congiunta di parte narrativa, conclusioni ed allegati della citazione". ("Più volte la difesa attorea ha fatto riferimento a lesioni biologiche subite, ed ha anche prodotto certificazione medica").
"Il giudice del merito, dunque, ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda- commenta il sito specializzato cassazione.net. "Lungi dall'essere condizionato dalle formule utilizzate dalla parte, deve piuttosto tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa così come si può desumere dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio".