Entreranno in vigore il 12 gennaio le nuove disposizioni per agevolare la genitorialità nelle libere professioni.
E’ in Gazzetta Ufficiale la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Disposizioni in materia di lavoro) che introduce nell’ordinamento la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne. La Legge entrerà in vigore il 12 gennaio, mettendo a disposizione dei liberi professionisti 2,1 milioni di euro per l'anno 2024.
In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti finanziari sono sospesi, rispettivamente, a decorrere: dall'ottavo mese di gestazione; fino al trentesimo giorno successivo al parto; fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza.
La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve produrre un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché' copia dei mandati professionali dei propri clienti.
I benefici della sospensione si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, e' impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell’attività professionale.
Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve produrre un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti».