Alle lettiere per animali si applica l'aliquota IVA ordinaria a prescindere dai materiali utilizzati. Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate che richiama la compensazione fiscale.
Con la risoluzione n. 59 pubblicata il 9 dicembre, l'Agenzia delle Entrate chiarisce in via definitiva il regime d'imposta delle lettiere per animali. Conformandosi al recente orientamento della Corte di giustizia europea e della Cassazione, l'Agenzia applica l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento a prescindere dai materiali utilizzati. Ne consegue che sulle operazioni non allineate alla risoluzione- cioè sulla compravendita di lettiere con aliquota IVA ridotta- si dovrà versare l’imposta dovuta, ma senza sanzioni e interessi.
La giurisprudenza- L’applicazione delle aliquote ridotte non può dipendere soltanto dalla composizione merceologica del prodotto accertata dall’Agenzia delle dogane. Per la giurisprudenza europea e nazionale, infatti, i prodotti devono essere classificati anche considerando la relativa funzione e destinazione d’uso.
Difformità di aliquote- Dato che le lettiere non sono espressamente menzionate nell’elenco dei beni ad aliquota Iva ridotta, in passato questi beni sono stati assoggettati ad aliquote IVA differenti. Questo perchè- pur con la stessa destinazione d’uso, ma di composizione diversa- le lettiere hanno avuto differenti classificazioni doganali. Con la risoluzione 59/2024 prevale la destinazione funzionale del prodotto.
D'ora in poi aliquota al 22%- La risoluzione 59 supera tutti i chiarimenti forniti i precedenza, in numerose istanze di interpello, per affermare in via definitiva che le cessioni di lettiere per animali scontano l’Iva ordinaria con aliquota del 22 per cento.
Compensazione della differenza- I contribuenti interessati dovranno presentare una dichiarazione integrativa e versare l'IVA risultante dalla differenza fra aliquota ordinaria e aliquote ridotte. La risoluzione 59/2024 dettaglia le situazioni e le modalità a cui attenersi.