I contributi, di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 non sono tassabili. Nemmeno quelli regionali
Rispondendo ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate scioglie ogni dubbio sull'esenzione fiscale dei bonus percepiti dai liberi professionisti nel 2020 per il tramite dei propri enti previdenziali e su eventuale iniziativa dell'ente regionale. L'esenzione dalla tassazione (Irpef) trova un'ampia applicazione, estensibile a qualunque contributo erogato ai liberi professionisti ("da chiunque" e "indipendentemente dalle modalità di fruizione") purchè in relazione all'emergenza COVID-19.
La tassazione di questi aiuti è stata espressamente esclusa dai decreti governativi (articolo 10-bis del decreto Ristori), in considerazione della finalità dell'aiuto economico, cioè quella di contrastare gli effetti negativi della pandemia. L'esenzione è riconosciuta anche ad eventuali contributi erogati ai liberi professionisti dalle singole Regioni, utilizzando allo scopo i Fondi europei.
All'interpello- presentato proprio da una Regione- l'Agenzia risponde che "il bonus economico regionale "non rileva ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell'erogazione".
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