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AGENZIA DELLE ENTRATE

B2B e B2C: guida alla fattura elettronica tra privati

B2B e B2C: guida alla fattura elettronica tra privati
Dal 1 gennaio fattura elettronica per tutte le partite IVA che prestano i loro servizi all'utente finale o ad altri soggetti IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha preparato un kit di strumenti informativi per " prendere confidenza con la nuova procedura": una nuova guida in formato pdf e due video-tutorial sul canale Youtube dell’Agenzia delle Entrate. Il kit descrive i servizi dell’Agenzia per gli operatori, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali. Il punto di partenza è il portale Fatture e Corrispettivi. previa autenticazione.

Fattura elettronica e fattura "differita"- La fattura elettronica va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone. I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee, con l'aggiunta dell’indirizzo telematico (es pec) dove il cliente vuole che gli venga consegnata la fattura.
Restano valide le regole che consentono di predisporre la fattura elettronica differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica. Resta obbligatorio rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento equipollente anche su carta.

Il software per pc dell'Agenzia o altri sul mercato- L'Agenzia mette a disposizione un software gratuito scaricabile sul pc; è necessario avere le credenziali:
-SPID ("Sistema Pubblico dell'Identità Digitale")
-oppure Fisconline/Entratel (possono essere richieste online sul sito internet o recandosi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate)
oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Si possono utilizzare il software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche definite dall'Agenzia- e solo per le fatture tra privati: per le fatture verso le Pubbliche Amministrazioni si deve utilizzare il sistema fatturapa.gov

Smartphone e tablet- La app FatturAE, scaricabile dagli store Android o Apple (utilizzabile solo da operatori Iva ditte individuali e lavoratori autonomi; non da società). (video la fattura elettronica)

QR-Code- Il codice a barre bidimensionale (QR Code) può essere mostrato tramite smartphone, tablet o su carta: serve ad acquisire in automatico e senza il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura (come oggi si fa con la tessera sanitaria quando si effettua una spesa medica).(video QR Code). I dati, ad esempio il codice fiscale del cliente, vengono comunque verificati automaticamente dal Sistema di interscambio.

Il Sistema di interscambio (SdI)
E' il “postino” che si occupa di recapitare le e-fatture al cliente, al suo indirizzo telematico: una pec o il "codice destinatario" di 7 cifre alfanumeriche comunicato dal cliente ( se registrato allo Sdi) .Se il cliente è un consumatore finale, il fornitore dovrà rilasciargli una copia su carta (o per email) della fattura inviata al SdI ricordandogli che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Se il cliente non ha pec nè "codice destinatario" in fattura lo spazio corrispondente sarà di 7 zeri.

Il file da inviare al SdI è quello XML.
Per l'invio della fattura si può utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato all’indirizzo “sdi01@pec.fatturapa.it
Il “postino” (SdI) accetta infatti le fatture elettroniche di un operatore IVA anche da una PEC o da un canale telematico (FTP o Web Service) non direttamente gestito dall’operatore stesso.
Se l'invio della fattura non va a buon fine, il sistema SdI la “scarta” e invia al soggetto che l'ha trasmessa "una ricevuta di scarto", con le ragione del respingimento. Le fatture consegnate invece sono marcate da un simbolo verde di spunta, all’interno del portale Fatture e corrispettivi.
Se la fattura viene predisposta in forma diversa da quella prevista dalle Entrate (formato XML) e non viene inviata al cliente con il Sistema di Interscambio, la fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni a carico del fornitore (e con la impossibilità di detrazione dell’Iva a carico del cliente).

Obbligo di fattura elettronica- Ricade su tutti gli operatori IVA, che dovranno "emettere e ricevere" le fatture "esclusivamente in modalità elettronica" per le cessioni di beni prestazioni di servizi  nei confronti di:
- altri operatori IVA (operazioni B2B, cioè Business to Business)
- consumatori/utenti finali  (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Da quando: dal 1 gennaio 2019

Semplificazioni- Per gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata viene meno l’obbligo di tenere i registri Iva, mentre per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni.

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo:
-gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011)
-gli operatori che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014).
Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche, seguendo le disposizioni dell'Agenzia.

pdfGUIDA_ALLA_FATTURAZIONE_ELETTRONICA.pdf2.84 MB
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