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DECRETO DIGNITA'

ENPAV: split payment abolito anche sulle fatture dei veterinari

ENPAV: split payment abolito anche sulle fatture dei veterinari
Modificato il Testo Unico dell'IVA: il decreto dignità ha abolito lo split payment per le prestazioni rese alla PA dai professionisti. Precisazione dell'ENPAV.

Sulle fatture emesse dopo il 14 luglio- data dell'entrata in vigore del Decreto Dignità- non si dovrà più applicare lo split payment, il meccanismo della "scissione dei pagamenti" introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015. In base allo split payment, il privato riscuote dalla PA il compenso al netto dell'IVA: l'imposta sarà versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione all'Erario.

Enpav- Dalla data del 14 luglio "le fatture elettroniche emesse dal professionista e indirizzate all’Enpav dovranno indicare nel campo IVA l’“esigibilità immediata”. - Lo precisa in una nota l'Ente di Previdenza e Assistenza dei Veterinari. "Il professionista indicherà in fattura l’imponibile, la ritenuta ai fini delle imposte sui redditi e l’IVA di cui è debitore. L’Ente tratterrà la ritenuta ai fini delle imposte sui redditi e verserà al professionista l’imponibile e l’IVA"- chiarisce la nota.

Confprofessioni- Quello varato dal Governo Conte è "un decreto che restituisce dignità ai liberi professionisti"- ha dichiarato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, che sul provvedimento aveva incontrato il Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. L'incontro "ha portato buoni frutti- commenta Stella-  Avevamo sottolineato l'incongruenza del meccanismo della scissione dei pagamenti che grava sui professionisti, già soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito».Il vicepremier Di Maio "è stato di parola". Per Confprofessioni, lo split payment è stato "creato solo per fare cassa". La sua abolizione "consentirà agli studi professionali di tornare a investire e a innovare.

IL TESTO

Art. 12 - Split payment - 1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e' aggiunto il
seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87
Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.