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AGENZIA DELLE ENTRATE

Split payment, sanzioni e tolleranza in prima applicazione

Split payment, sanzioni e tolleranza in prima applicazione
L’omesso o ritardato versamento all’Erario è sanzionato. Irregolarità sanabili data l'incertezza iniziale del nuovo meccanismo IVA.


Gli Ordini professionali, ancorché non menzionati nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazione, rientrano tra i soggetti tenuti alla scissione dei pagamenti.
Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate nella circolare 27/E sullo "split payment" applicato alle fatture emesse dal 1° luglio di quest'anno.
La circolare chiarisce i soggetti tenuti alla scissione dei pagamenti, i suoi meccanismi e le sanzioni. La finalità è il contrasto all’evasione.

Cos'è lo split payment- Gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle PA, l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dalla PA direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. I fornitori devono emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”.

Quali operazioni- La scissione dei pagamenti è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica e applicabile ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle imposte sul reddito (i c.d. professionisti).

Sanzioni- L’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) è sanzionato. Tuttavia, l'Agenzia spiega che - in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e  in considerazione dell’incertezza in materia in sede di prima applicazione-  "sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare".

Pertanto, qualora, dopo il 1° luglio 2017, siano state emesse fatture nei confronti di soggetti inclusi in detti elenchi con IVA erroneamente addebitata con il regime ordinario, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l’imposta potrà essere assolta secondo le modalità ordinarie.
Analogamente, si ritiene non sanzionabile l’ipotesi in cui siano state emesse fatture, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi, erroneamente in regime di scissione dei pagamenti nei confronti di soggetti non inclusi in detti elenchi; in questi casi la PA o Società acquirente può ottemperare agli adempimenti previsti dal DM perla liquidazione del tributo, dandone evidenza al fornitore, anche cumulativamente. Laddove, invece, dopo la pubblicazione del presente documento di prassi siano state emesse fatture con erronea applicazione dell’IVA ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, il fornitore dovrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita nota di variazione


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Circolare 27/E
IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti
 Art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96.