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SENTENZA

Redditometro ko: ha due case e due auto, ma non è un evasore

Redditometro ko: ha due case e due auto, ma non è un evasore
La Commissione Tributaria di Bari segna un nuovo orientamento nella giurisprudenza fiscale. Con la sentenza n. 146/2013, i giudici hanno accolto il ricorso di un contribuente e annullato un accertamento sintetico di un presunto reddito. L'uomo era finito nelle maglie del redditometro, in quanto proprietario di due automobili e due abitazioni, ma in sede di contenzioso è emerso che le spese per queste proprietà venivano sostenute dalla pensione della moglie e da interessi sui risparmi investiti in titoli di credito.

L'Agenzia delle Entrate ha dovuto prendere atto e annullare l'atto impositivo, così segnando un nuovo principio di giustizia tributaria: la presunzione semplice rischia di tradursi in sospetto o pregiudizio.

I Giudici tributari hanno fatto notare che non si determina l'onere probatorio a carico del contribuente e che determinare il reddito mediante presunzioni standardizzata può far cadere in errore: la situazione personale  può essere diversa da quella sinteticamente immaginata dal Fisco. Questo significa che gli Uffici del Fisco hanno l'onere- essi stessi e non il contribuente sotto accertamento- di confrontare la presunzione fiscale con la situazione reale, personale del cittadino. Se i parametri astratti del redditometro vengono smentiti dalla realtà, l'accertamento va annullato. E così hanno fatto i Giudici baresi.


La singola posizione del contribuente non può basarsi su parametri astratti, ma richiede una personalizzazione che assicuri ragionevole concretezza all'attività verificatrice. Concretezza che di fondo manca nel redditometro, impostato su astrattismi bastanti ad essere disturbati dal Fisco.