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NAPOLI

Redditometro: il Tribunale ne ordina la disapplicazione

Redditometro: il Tribunale ne ordina la disapplicazione
L'Agenzia delle entrate, farà ricorso. Effetti nulli. Sarà solo la Corte di Cassazione a dire l'ultima parola.
Il Tribunale civile di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, ha dichiarato illegittimo il redditometro. Il Direttore Attilio Befera, ha già dichiarato all'Ansa di voler fare appello contro la decisione del giudice "anche perché molte delle spese che lederebbero la riservatezza sono quelle che lo stesso contribuente mette in dichiarazione per ottenere detrazioni''.

Secondo il tribunale di Pozzuoli il redditometro determinerebbe "la soppressione definitiva del diritto del contribuente e della sua famiglia ad avere una vita privata, a poter gestire il proprio denaro, a essere quindi libero nelle proprie determinazioni senza dover essere sottoposto a invadenza del potere esecutivo". L'Agenzia delle entrate potrebbe venire "a conoscenza di ogni singolo aspetto della propria vita privata".
Accolto il ricorso cautelare di un pensionato Il Tribunale ordina al Fisco di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dall'articolo 38, quarto e quinto comma, dpr 600/73 a carico del ricorrente. E di cessare eventualmente ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente. Anzi: l'Agenzia deve comunicare formalmente al contribuente se è in atto un'attività di raccolta dati nei suoi confronti ai fini dell'applicazione del redditometro e, in caso positivo, di distruggere tutti i relativi archivi. Per il Giudice si pone anche la questione del risparmio: «Sarà considerato lecito esclusivamente il risparmio che sia compatibile con criteri di spesa del tutto astratti e avulsi dalla realtà".

La massima ( sentenza 250 del 21-02-2013)
Considerato che l'articolo 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E impone al giudice di non applicare gli atti amministrativi e i regolamenti non conformi alla legge, deve essere disapplicato perché contrario a fondamentali principi costituzionali e comunitari del diritto alla riservatezza della persona e al buon andamento della pubblica amministrazione il d.m. Economia 24.12.2012, che deve considerarsi radicalmente nullo: ne consegue che manca il presupposto previsto perché l'Agenzia delle entrate possa eseguire gli accertamenti sintetici mercé il cosiddetto redditometro e dunque deve ordinarsi, nei confronti del contribuente parte in causa, all'Agenzia delle entrate di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dall'articolo 38, quarto e quinto comma dpr 600/1973 e di cessare, ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente e di comunicare formalmente al co tribuente se è in atto un'attività di raccolta dati nei suoi confronti ai fini dell'applicazione del redditometro e, in caso positivo, di distruggere tutti i relativi archivi previa specifica informazione