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TRATTAMENTI FARMACOLOGICI

Equidi e api: rinvio a luglio per il registro elettronico

Equidi e api: rinvio a luglio per il registro elettronico
Sei mesi di rinvio dell'obbligo di registrazione elettronica dei trattamenti negli equidi e nelle api. Precisazioni su alpeggio e pascolo.


I tempi "inderogabili" per l'adozione del registro elettronico dei trattamenti conoscono due eccezioni: le api e gli equidi (cavalli, asini e muli). Per queste specie, infatti, l'obbligo della registrazione elettronica dei farmaci utilizzati è stato rimandato di sei mesi, quindi al 28 luglio 2022.

Lo prevede l'Addendum che aggiorna il Manuale Operativo della REV alle attività di registrazione elettronica dei trattamenti in allevamento zootecnico: in questo periodo transitorio di 6 mesi, nelle more della definizione di specifiche regole informatiche per i singoli settori, le registrazioni dei trattamenti esclusivamente in formato elettronico non si applicano:

- al settore degli equidi, considerate che le preliminari istruzioni operative che ridefiniscono il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli equini di recente applicazione;
- al settore apistico, in considerazione dell’utilizzo di specialità medicinali veterinarie senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria per cui è necessario implementare ex-novo un sistema di registrazione non necessariamente vincolato alla prescrizione e dispensazione.

Alpeggio e pascolo- Nelle more di una più dettagliata definizione degli aspetti collegati alla gestione dei medicinali veterinari presso quelle strutture identificate in Banca Dati Nazionale Zootecnica (BDN) con
“codice pascolo (P)” che ricomprende anche gli alpeggi, la registrazione dei medicinali somministrati agli animali ivi movimentati è stata oggetto di opportuno approfondimento.

L'Addendum prende in esame gli aspetti prettamente correlati alla registrazione dei trattamenti di cui all’articolo 79 ( trattamenti agli animali produttori di alimenti)  del decreto legislativo n. 193 del 2006 e di cui agli articoli 4 e 15 del decreto legislativo n. 158 del 2006 (sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e residui negli animali vivi e nei loro prodotti).

In attesa di uno specifico decreto, per coloro che sono già coinvolti nell'adempimento, la DGSAF consente di beneficiare di un periodo transitorio e di procedure semplificate.