• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31380

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

LEGGE EUROPEA 2017

Farmaci veterinari, in Aula tracciabilità e ricetta elettronica

Farmaci veterinari, in Aula tracciabilità e ricetta elettronica
La Legge Europea 2017 inizia oggi l'esame alla Camera dei Deputati. Ecco l'articolo 2 dopo gli emendamenti approvati Illustrato dalla relatrice On Marina Berlinghieri (PD), il provvedimento per introdurre la tracciabilità e la ricetta elettronica dei medicinali veterinari inizia oggi la prima lettura a Montecitorio. La tracciabilità dei dati riguardanti i medicinali ad uso veterinario verrà garantita attraverso l'ampliamento della banca dati, già funzionante presso il Ministero della salute per i medicinali umani. Inoltre, con la Legge Europea 2017 si introduce una norma che consente la sostituzione del modello cartaceo, attualmente previsto, con un modello informatizzato di ricetta medico-veterinaria. Le previsioni dettate dal provvedimento sono state estese alle parafarmacie e ai mangimi medicati per effetto delle modifiche accolte nelle Commissioni. Fra le informazioni aggiuntive approvate, figurano anche i dati dell'acquirente il medicinale veterinario e il titolare dell'allevamento.

Di seguito il testo dell'articolo 2 (Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2001/82/CE) all'esame dell'Aula e risultante dall'approvazione di emendamenti nelle Commissioni d'esame e in particolare dalla Commissione referente (Politiche Europee).

Art. 2. - Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2001/82/CE).
(in grassetto le modifiche accolte)
1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:
a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente;
b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.
2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.
2-quater. L'attività di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
b) all'articolo 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica»
1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, è inserito il seguente:
«1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi medicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1 gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

Ricetta veterinaria elettronica anche per i mangimi medicati
Farmaci veterinari, nel database anche il dato dell'acquirente
Tracciabilità obbligatoria anche per le parafarmacie

----------------------
IL TESTO DA OGGI IN AULA
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
Legge europea 2017