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OPUSCOLO DGSAF

Uso responsabile del farmaco veterinario in apicoltura

Uso responsabile del farmaco veterinario in apicoltura
L’uso corretto del farmaco veterinario in apicoltura è fondamentale per la salvaguardia della sanità delle api  e della  sicurezza alimentare del consumatore.
Un ospuscolo del Ministero della Salute, a cura della DGSAF, dettaglia le regole, le procedure e le norme che tutelano il consumatore e l’alveare. La pubblicazione offre un esaustivo inquadramento del corretto impiego del farmaco veterinario, secondo principi di legge e di buone prassi che non attengono solo al settore apistico, ma che in quest'ultimo richiedono un approfondimento specifico.
L'opuscolo si rivolge ai Medici Veterinari, agli Apicoltori e a tutti gli operatori del settore, richiamando ciascuno ai propri ruoli e responsabilità.

Il medico veterinario prescrive i medicinali più appropriati e controlla il loro impiego. In apicoltura, la pubblicazione ricorda che è vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive come ad es. acido ossalico, acido formico o timolo se non in forma di medicinali veterinari autorizzati. Inoltre, il medicinale veterinario dovrebbe essere utilizzato previa visita dell'alveare da parte del medico veterinario che stabilisce la diagnosi e prescrive, ove necessario, con propria ricetta il tipo di farmaco autorizzato per curare la patologia accertata. L’utilizzo di prodotti specifici ad uso veterinario è sempre consigliabile poiché garantisce qualità, sicurezza ed efficacia ed ed evita il rischio di sanzioni.
Sul medico veterinario ricade anche la responsabilità della gestione corretta delle scorte dei farmaci in allevamento, della registrazione delle terapie nel registro dei trattamenti e dell’utilizzo in deroga dei medicinali veterinari che è una loro esclusiva prerogativa.
Per prevenire l’utilizzo di sostanze non autorizzate, in considerazione dell’endemicità di alcune patologie come la varroatosi e delle indicazioni del Ministero delle Salute sull’importanza dei trattamenti, è necessario un controllo di congruità tra l’approvvigionamento di farmaci autorizzati e il numero di alveari presenti in azienda.

L'apicoltore e le buone pratiche apistiche- La conformità alle leggi non deve essere considerata dall’apicoltore mera burocrazia, ma una pratica di tutela che, basandosi su dati scientifici, garantisce la salute delle api e dei consumatori e consente la collocazione dell’azienda a un livello di rischio basso con conseguente riduzione dei controlli da parte delle autorità competenti. L’utilizzo responsabile può essere favorito anche dall'applicazione di buone pratiche legate alla corretta gestione degli alveari, all’alimentazione, all’igiene e al controllo sistematico che, se applicate con scrupolo, consentono di prevenire le malattie delle api, di diminuire il ricorso ai farmaci, di ridurre i costi di gestione aumentando la qualità dei prodotti ottenuti. In 35 punti, l'opuscolo elenca i principi chiave delle buone prassi da applicare alla gestione dell'alveare.

Da evitare: l’utilizzo improprio nel trattamento di alcune malattie animali, che ha portato allo sviluppo di organismi resistenti. Ad esempio, l'uso inappropriato di acaricidi nel trattamento della varroatosi potrebbe portare alla comparsa di resistenza e aumentare il rischio di trasmissione di infezioni virali. L’uso di farmaci veterinari, diversamente da quanto indicato nel foglietto illustrativo, potrebbe rappresentare un rischio per il veterinario, per l'apicoltore e per l'ambiente.
Da evitare anche il ricorso a sostanze non autorizzate. La presenza nel miele di sostanze vietate o con limiti residuali superiori a quelli consentiti rappresenta un grave rischio per la salute dei consumatori con possibili effetti negativi anche sulla produttività degli apiari.

Divieti- Le associazioni di allevatori non possono detenere/vendere/distribuire farmaci non rientrando nelle categorie previste dal Dlgs 193/2006, circolare n.3 del 3 ottobre 2006.
È vietato somministrare agli animali sia sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati (art. 69 Dlgs 193/2006), sia medicinali veterinari non autorizzati, salvo che si tratti di sperimentazioni autorizzate. L'eventuale uso in deroga è puntualizzato nell'opuscolo richiamando le responsabilità e gli adempimenti che ricadono sul medico veterinario.

Ricetta
Anche se i farmaci veterinari autorizzati in Italia per le api sono in generale cedibili senza prescrizione veterinaria, la consulenza del Veterinario, è una garanzia di qualità e sicurezza, che indirizza l'apicoltore ad una scelta appropriata dei medicinali. E' necessaria in caso di uso in deroga.
Nel prescrivere i medicinali veterinari cedibili solo tramite ricetta, i veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia.
E' possibile solo su ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia, la vendita di: medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonché di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti.
La prima copia della ricetta viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla ASL entro una settimana dalla vendita e la terza  viene conservata dal titolare degli impianti.

Sanzioni-
Chiunque utilizzando i farmaci veterinari regolarmente autorizzati non osserva le prescrizioni imposte con le autorizzazioni  (foglietto illustrativo) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.

Scorte e registri
- Il titolare di impianti in cui sono allevati professionalmente animali può essere autorizzato dalla ASL a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari purché sussistano valide motivazioni e purché ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi e tiene apposito registro di carico e scarico, da conservarsi per cinque anni.
I proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro, a pagine prenumerate, vidimato dalla ASL e a quest'ultima esibito su richiesta della ASL stessa per i controlli. Insieme al registro andranno tenute le copie delle prescrizioni medico-veterinarie, da conservare per cinque anni dall'ultima registrazione, anche in caso di abbattimento degli animali prima che sia decorso il quinquennio.

Reazioni avverse- Fondamentale infine la farmacovigilanza, che  consente di monitorare la sicurezza dei medicinali veterinari dopo l’autorizzazione all’immissione in commercio. In questo modo la farmacovigilanza garantisce: l’uso sicuro dei medicinali veterinari negli animali; la sicurezza degli alimenti di origine animale; la sicurezza per l’uomo che viene a contatto con i medicinali veterinari, la sicurezza per l’ambiente e l’efficacia del farmaco veterinario.
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Uso responsabile del farmaco veterinario in Apicoltura