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L’INFORMAZIONE SCIENTIFICA AL MEDICO NON E’ PUBBLICITA’

L’INFORMAZIONE SCIENTIFICA AL MEDICO NON E’ PUBBLICITA’
Pubblicità o informazione? Per il Consiglio di Stato il materiale destinato al medico e non al pubblico non può essere considerato pubblicitario. Bocciata la linea dell'Antitrust che aveva vietato la diffusione di un pieghevole per i medici ritenendolo "pubblicità occulta".

A seguito della segnalazione inoltrata da un medico, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva ritenuto ingannevole il pieghevole consegnato dall'informatore scientifico. L'Antitrust ne aveva anche vietato l'ulteriore diffusione. Si trattava di un dépliant sull'osteoporosi destinato ai medici e realizzato da un'azienda farmaceutica.

Il Consiglio di stato ha rigettato il ricorso dell'Agcm, mettendo fine al contenzioso per presunta pratica commerciale scorretta. La sentenza (n. 5297/2011) è stata depositata il 21 settembre 2011 e rappresenta un importante punto fermo nella giurisprudenza in materia di informazione scientifica ai medici ad opera di case farmaceutiche.

Già i giudici d'appello del Tar del Lazio avevano insistito sulla natura del pieghevole che, per essere assimilato a supporto pubblicitario, avrebbe dovuto avere come requisiti un'ampia diffusione tra il pubblico e lo scopo dichiarato di promuovere la commercializzazione di un prodotto. Elementi entrambi assenti nel caso del pieghevole contestato.

Per il Consiglio di Stato, è invece ragionevole ritenere che il messaggio in questione non fosse preordinato alla diffusione presso il pubblico generale al fine di promuovere la vendita del prodotto, ma "assumeva piuttosto una finalità informativa ad uso mirato, come tale esulante dal campo concettuale e applicativo delle disposizioni inerenti le pratiche commerciali scorrette".

Elemento fondamentale per la decisione dei supremi giudici amministrativi è stata anche la considerazione che all'Antitrust fosse pervenuta una sola segnalazione. Se il pieghevole avesse avuto un'effettiva natura pubblicitaria e promozionale, ben maggiore sarebbe stato il numero delle segnalazioni, se ritenuto ingannevole, pervenute all'Antitrust stessa.

Allegati
pdf LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.pdf