La riforma del'Ordine dei veterinari, per effetto delle modifiche dell'Aula di Montecitorio, è ora all'articolo 7 del Capo II (Professioni Sanitarie). Il Governo viene delegato ad adottare uno o piu` decreti legislativi per il riordino della disciplina degli albi, degli ordini e delle relative federazioni nazionali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari.
Ma il provvedimento contiene norme di interesse veterinario anche all'art. 15 (Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). In primo luogo, "il conseguimento di piu` lauree o diplomi da` diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie".
Inoltre, gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attivita` in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali".
Il medesimo articolo 15 stabilisce anche le sanzioni: "i sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro".
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