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NUOVO REGOLAMENTO DELEGATO

AMR e medicati, fissati i livelli di contaminazione crociata

AMR e medicati, fissati i livelli di contaminazione crociata
Si applicheranno dal 20 maggio 2025 i livelli massimi specifici di contaminazione incrociata per le sostanze attive antimicrobiche nei mangimi non bersaglio e i relativi metodi di analisi.

La Commissione Europea pubblica il regolamento delegato (UE) 2024/1229 che integra la legislazione europea sui mangimi medicati e stabilisce i livelli massimi di contaminazione incrociata per 24 sostanze attive antimicrobiche elencate nell’allegato II del regolamento 2019/4 sui mangimi medicati.  La contaminazione incrociata dei mangimi non bersaglio con antimicrobici è riconosciuta come una questione di "fondamentale importanza" nell'Unione, tale da richiedere il mantenimento dei livelli più bassi possibili.

Rischio calo di produzione- La Commissione ha tenuto conto dell'impatto economico sul settore e del rischio che la fissazione di livelli troppo bassi potrebbe determinare un calo della produzione di mangimi medicati. Ne scaturirebbe un effetto controproducente per la lotta all'AMR, ossia un aumento dei metodi di somministrazione orale di sostanze attive antimicrobiche diversi dai mangimi medicati. Ecco allora che la Commissione ha fatto in modo che i livelli massimi di contaminazione incrociata siano tali da non pregiudicare la produzione di mangimi medicati, in particolare da parte di impianti di fabbricazione di mangimi di piccole e medie dimensioni.
È stato quindi stabilito  un livello massimo di contaminazione incrociata "rigoroso", ma tale da essere rispettato applicando buone pratiche per ridurre al minimo la contaminazione incrociata.

"Un buon punto di equilibrio"- La Commissione si è basata sull’esperienza degli Stati membri, dalla quele emerge che un livello di contaminazione incrociata nei mangimi non bersaglio pari all’1 % della sostanza attiva nei mangimi medicati "rappresenta un buon equilibrio tra  fattibilità e controllo dell’AMR".  I prodotti intermedi contengono concentrazioni di sostanze attive più elevate rispetto ai mangimi medicati; viene quindi previsto un livello di contaminazione incrociata pari all’1 % della sostanza che sarà contenuta nel mangime medicato derivato.

Al di sotto del livello auxinico- La Commissione ha anche considerato che l’uso di antibiotici diversi dai coccidiostatici e dagli istomonostatici come additivi per mangimi è stato gradualmente abbandonato dal 1 gennaio 2006. Pertanto il criterio adottato dal regolamento prevede che il livello massimo specifico di ciascuna sostanza attiva antimicrobica nei mangimi non bersaglio debba essere "inferiore" al livello che causa un effetto di promozione della crescita o di aumento della resa.

Il parere di Efsa- Il nuovo regolamento delegato tiene conto del parere scientifico dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) che ha messo in luce una insufficiente disponibilità complessiva di dati e l'esigenza di aggiornare il provvedimento sulla base di nuove evidenze future.

Metodi di analisi- Per i metodi di analisi, elencati in allegato al nuovo regolamento delegato, la Commissione si è rivolta al laboratorio di riferimento che si è prununciato sia sui metodi di analisi e sui limiti di quantificazione («LOQ») minimi raggiungibili nei mangimi per le 24 sostanze attive antimicrobiche. È tuttavia possibile utilizzare metodi di analisi alternativi, a condizione che siano validati conformemente a protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale, e che siano idonei a rilevare un LOQ pari o inferiore a quello stabilito dal regolamento 2024/1229.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1229
che integra il regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo livelli massimi specifici di contaminazione incrociata per le sostanze attive antimicrobiche nei mangimi non bersaglio e metodi di analisi per tali sostanze nei mangimi