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IL PARERE SCIENTIFICO

Antimicrobici, Ema: no a divieto assoluto nella cascata

Antimicrobici, Ema: no a divieto assoluto nella cascata
Non escludere gli antimicrobici dalla cascata. L'Ema offre indicazioni scientifiche alla Commissione in vista di un atto esecutivo che elencherà gli antimicrobici in relazione al loro impiego nella "cascata".


L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha pubblicato il parere scientifico necessario alla Commissione Europea per elencare gli antimicrobici da utilizzare -o da non utilizzare- al di fuori dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio (principio della cascata) negli animali da compagnia, degli animali produttori di alimenti e in acquacoltura. E' il regolamento europeo sui medicinali veterinari ad assegnare alla Commissione la facoltà di elencare gli antimicrobici non utilizzabili in deroga oppure utilizzabili ma "soltanto a determinate condizioni".

Il corposo parere prodotto il 15 giugno scorso dall'Agenzia conclude con la raccomandazione di non escludere totalmente nessun antimicrobico dalla cascata. Per alcuni antimicrobici (ad es. fluorochinoloni, polimixine, cefalosporine di 3a e 4a generazione) ne raccomanda l'uso con limitazioni. Si tratta di un passaggio di rilievo nella regolamentazione delle terapie veterinarie, evidenziato dalla Federazione dei Veterinari Europei (Fve).
Il documento chiude con una tabella di sintesi che schematizza i casi di impiego in deroga, con le limitazioni raccomandate dall'Agenzia per ciascun antimicrobico.

Il passo successivo spetta alla Commissione Europea che nella elaborazione dell'atto di esecuzione coinvolgerà gli Stati Membri, ai quali il regolamento lascia impregiudicata la possibilità di adottare misure più restrittive purchè giustificate. Il regolamento pone dei paletti: divieti e limitazioni devono considerare se vi siano dei rischi per l'uomo e per gli animali derivanti dall'utilizzo dell'antimicrobico, inclusa l'insorgenza di resistenze, nonchè se vi sia una disponibilità di alternative terapeutiche sia per le persone che per gli animali.

La cascata è disciplinata dagli articoli 112 (animali non dpa) 113 (animali dpa) e 114 (acquacoltura) del regolamento europeo 2019/6. Questi articoli sono direttamente applicabili agli Stati Membri.

IL TESTO (EN)

Scientific advice under Article 107(6) of Regulation (EU) 2019/6 for the establishment of a list of antimicrobials which shall not be used in accordance with Articles 112, 113 and 114 of the same Regulation or which shall only  be used in accordance with these articles subject to certain conditions

CONCLUSION_SUMMARY_TABLE.pdf182.75 KB