Gli antimicrobici vietati nell'Unione Europea lo diventano anche per Paesi Terzi che commerciano gli Stati Membri. Reciprocità di regole, controlli e certificati ufficiali di conformità.
La Commissione Europea pubblica in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento delegato (UE) 2023/905 che disciplina i controlli da eseguire sulle partite di animali e di prodotti di origine animale in entrata nell'Unione Europea, al fine di verificare che non siano stati utilizzati antimicrobici a scopo di crescita nè antimicrobici riservati alle cure umane.
Con questo nuovo provvedimento le partite di animali o prodotti di origine animale che entrano nell’Unione che sono soggette: -al divieto di impiego di medicinali antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività -l' impiego di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo.
I paesi terzi, o le loro regioni, che soddisfano questi requisiti saranno elencati dalla Commissione Europea, sulla base delle prove e delle garanzie disponibili che gli animali o i prodotti in questione da essi originari rispettano il divieto dell’Unione. Le partite di animali o prodotti in questione che entrano nell’Unione in provenienza dai paesi terzi inclusi in tale elenco devono essere corredate anche di un certificato ufficiale atto a confermare che esse sono conformi al divieto dell’Unione.
I controlli di conformità non sono immediatamente eseguibili. L’applicazione pratica del quadro stabilito dal regolamento (UE 2023/905) richiede infatti l’adozione di ulteriori misure di attuazione. E' previsto un periodo di transizione di 24 mesi, ma con la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Europea, i Paesi Terzi vengono messi al corrente dei nuovi requisiti commerciali.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/905 che integra il regolamento (UE) 2019/6 per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione