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CIRCOLARE PAGAMENTI

Agea, indicazioni operative sulla condizionalità rafforzata

Agea, indicazioni operative sulla condizionalità rafforzata
L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) chiarisce la disciplina applicabile alla "condizionalità rafforzata".

Si applicherà fino al 31 dicembre 2025- e solo per una parte di beneficiari- la disciplina del regime di condizionalità risalente al 2020 ed il relativo regime di esclusione/riduzione per inadempienze. Lo precisa una circolare operativa di Agea, alla luce della cosiddetta "condizionalità rafforzata", introdotta nel 2023 per integrare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), con ulteriori adempimenti, la cui individuazione è stata assegnata alle Regioni.

Adempimenti aggiuntivi- In aggiunta ai CGO che riguardano il benessere degli animali, sicurezza alimentare e controllo delle sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β- agoniste, i beneficiari della condizionalità rafforzata sono tenuti anche al rispetto dei CGO inerenti all’Identificazione e registrazione degli animali degli allevamenti suini, bovini/bufalini e ovini/caprini del CGO specifico di prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Schede operative per le Regioni - Con la circolare del 26 novembre, Agea ha fornito alle Regioni facenti capo all'Agenzia le schede regionali con gli eventuali ulteriori impegni e le ulteriori deroghe, di condizionalità rafforzata, previste da provvedimenti normativi regionali, di recepimento del DM 147385/2023.  Nelle schede regionali sono riportati i soli CGO e le sole BCAA che hanno evidenziato differenze rispetto a quanto previsto a livello nazionale, sia in termini di impegni o di deroghe.

Invece per le Regioni che non hanno definito con propri provvedimenti la condizionalità rafforzata, per quanto attiene impegni e deroghe, la normativa di riferimento è quella stabilita dal citato DM 147385/2023.