L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) chiarisce la disciplina applicabile alla "condizionalità rafforzata".
Si applicherà fino al 31 dicembre 2025- e solo per una parte di beneficiari- la disciplina del regime di condizionalità risalente al 2020 ed il relativo regime di esclusione/riduzione per inadempienze. Lo precisa una circolare operativa di Agea, alla luce della cosiddetta "condizionalità rafforzata", introdotta nel 2023 per integrare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), con ulteriori adempimenti, la cui individuazione è stata assegnata alle Regioni.
Adempimenti aggiuntivi- In aggiunta ai CGO che riguardano il benessere degli animali, sicurezza alimentare e controllo delle sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β- agoniste, i beneficiari della condizionalità rafforzata sono tenuti anche al rispetto dei CGO inerenti all’Identificazione e registrazione degli animali degli allevamenti suini, bovini/bufalini e ovini/caprini del CGO specifico di prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Schede operative per le Regioni - Con la circolare del 26 novembre, Agea ha fornito alle Regioni facenti capo all'Agenzia le schede regionali con gli eventuali ulteriori impegni e le ulteriori deroghe, di condizionalità rafforzata, previste da provvedimenti normativi regionali, di recepimento del DM 147385/2023. Nelle schede regionali sono riportati i soli CGO e le sole BCAA che hanno evidenziato differenze rispetto a quanto previsto a livello nazionale, sia in termini di impegni o di deroghe.
Invece per le Regioni che non hanno definito con propri provvedimenti la condizionalità rafforzata, per quanto attiene impegni e deroghe, la normativa di riferimento è quella stabilita dal citato DM 147385/2023.