L'Autorità Garante per la Concorrenza pubblica in Gazzetta Ufficiale le procedure istruttorie per tutelare il consumatore dalla pubblicità ingannevole.
La pubblicità deve essere "palese, veritiera e corretta". Un obbligo applicabile anche ai professionisti, pena l'avvio di una istruttoria Antitrust qualora diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli o trasgrediscano le regole della pubblicità comparativa.
Con la Delibera 31356/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l'Antitrust ha adottato il regolamento dei procedimenti istruttori e il formulario con il quale il professionista deve indicare gli impegni idonei a riportare la sua condotta pubblicitaria nell'alveo della correttezza di legge. La delibera attua il decreto legislativo 145/2007 sulla pubblicità ingannevole, applicabile a chiunque eserciti una attività economica, anche di tipo professionale; contiene due tipi di formulari utilizzabili per la dichiarazione degli impegni correttivi: uno per le imprese e uno per i professionisti.
L'istruttoria si applica nei confronti di agisce in nome o per conto di un professionista, realizzando un messaggio pubblicitario ingannevole, ossia un messaggio "che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente".
Spetta a Garante della Concorrenza comunicare l'avvio dell'istrutttoria e valutare gli impegni dichiarati, in quanto idonei a sanare l'illegittimità della condotta pubblicitaria. L'Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l'assunzione dell'impegno a porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.
DELIBERA 5 novembre 2024 Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicita' ingannevole e comparativa.