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PUBBLICITA' INGANNEVOLE

Il professionista risponde all'Antitrust

Il professionista risponde all'Antitrust
L'Autorità Garante per la Concorrenza pubblica in Gazzetta Ufficiale le procedure istruttorie per tutelare il consumatore dalla pubblicità ingannevole.

La pubblicità deve essere "palese, veritiera e corretta". Un obbligo applicabile anche ai professionisti, pena l'avvio di una istruttoria Antitrust qualora diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli o trasgrediscano le regole della pubblicità comparativa.

Con la Delibera 31356/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l'Antitrust ha adottato il regolamento dei procedimenti istruttori e il formulario con il quale il professionista deve indicare gli impegni idonei a riportare la sua condotta pubblicitaria nell'alveo della correttezza di legge.
La delibera attua il decreto legislativo 145/2007 sulla pubblicità ingannevole, applicabile a chiunque eserciti una attività economica, anche di tipo professionale; contiene due tipi di formulari utilizzabili per la dichiarazione degli impegni correttivi: uno per le imprese e uno per i professionisti.

L'istruttoria si applica nei confronti di agisce in nome o per conto di un professionista, realizzando un messaggio pubblicitario ingannevole, ossia un messaggio "che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente".

Spetta a Garante della Concorrenza comunicare l'avvio dell'istrutttoria e valutare gli impegni dichiarati, in quanto idonei a sanare l'illegittimità della condotta pubblicitaria.
L'Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l'assunzione dell'impegno a porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

DELIBERA 5 novembre 2024
Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicita' ingannevole e comparativa.