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IL DOCUMENTO

Veterinari dall'estero: pronte le nuove regole

Veterinari dall'estero: pronte le nuove regole
Definite le procedure regionali per il riconoscimento temporaneo dei professionisti dall'estero: la bozza è stata inviata dal Ministero alla Stato-Regioni per l'intesa.
Il Ministero della Salute ha inviato alla Conferenza Stato Regioni la bozza di intesa che disciplina l'esercizio temporaneo della professione sanitaria da parte di veterinari e altri sanitari che abbiano conseguito una qualifica professionale all'estero. L'intesa, prevista dall'art.15 del decreto del 30 marzo 2023 n.34 convertito dalla legge 26 maggio 2023 n.56, configura l'iter armonizzato volto alla verifica dei requisiti per l'esercizio temporaneo in Italia e per l'iscrizione agli elenchi "speciali straordinari" istituiti presso gli Ordini provinciali. 

Il testo precisa che le Regioni "individuano le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessanti possono esercitare temporaneamente nella territorio della Regione".

Composizione della Commissione - La bozza di intesa istituisce presso ogni Regione una Commissione composta da esperti regionali, da un rappresentante indicato congiuntamente dagli ordini provinciali, in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da un rappresentante indicato dagli atenei con sede nella Regione. La composizione, precisa il testo, potrà essere integrata di volta in volta in base alle necessità rilevate. 

L'attività della Commissione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo interruzione, con l'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego all'iscrizione agli elenchi speciali straordinari. Gli Ordini provinciali entro i successivi 30 giorni provvedono ad iscrivere gli interessati negli elenchi straordinari. 

Iscrizione all'elenco - L'iscrizione all'elenco speciale straordinario consente all'interessato di esercitare l'attività nella corrispondente qualifica professionale presso strutture sia pubbliche che private accreditate "esclusivamente" all'interno del territorio della Regione presso cui è istituita la Commissione. Qualora più Regioni decidano di costituire un'unica Commissione il professionista può scegliere di esercitare temporaneamente la professione in una delle Regioni rappresentate nella Commissione, previa iscrizione all'ordine provinciale competente. 

Ordini provinciali - Presso gli Ordini provinciali sono istituiti gli elenchi speciali straordinari in cui possono essere annotati anche i titoli delle specializzazioni mediche o veterinarie possedute dal professionista. L'iscrizione agli elenchi è condizione per l'esercizio dell'attività lavorativa  temporanea "in qualunque forma giuridica", da parte dei professionisti in possesso di una qualifica conseguita all'estero.

Gli obblighi degli iscritti - Agli iscritti all'elenco speciale si applicano le stesse discipline previste dall'ordinamento per gli iscritti agli Ordini, in particolare: le sanzioni, i ricorsi, il codice deontologico, l'obbligo di aggiornamento acquisendo crediti per lo sviluppo professionale continuo, l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità professionale. 

Requisiti per istanza di iscrizione all'elenco - Per l'iscrizione agli elenchi speciali deve essere presentata apposita istanza alla Commissione regionale. Nel momento di presentazione della richiesta il candidato deve essere in possesso di: un titolo di studio/qualifica professionale corrispondente, il certificato di iscrizione all'ordine professionale dello Stato di provenienza, qualora previsto. Inoltre il sanitario deve avere la residenza in Italia, conoscere la lingua italiana. La verifica della conoscenza linguistica è svolta dall'Ordine professionale anche attraverso l'attestazione di apposita documentazione. Inoltre per lo svolgimento temporaneo dell'attività lavorativa è necessario il permesso di soggiorno, nelle more del rilascio del permesso, ai fini della presentazione della domanda, è sufficiente il visto se il professionista è cittadino di un paese extra UE. 

Valutazione dell'esercizio temporaneo - L'esperienza lavorativa maturata in Italia a seguito di un reclutamento temporaneo potrà essere oggetto di valutazione da parte del Ministero della Salute ai fini del riconoscimento della qualifica professionale che, una volta ottenuto, determina la cancellazione dall'elenco speciale. 

Regime transitorio - Le Regioni che hanno già istituito un elenco per l'esercizio temporaneo provvedono all'iscrizione degli interessati negli elenchi speciali straordinari di riferimento, previa acquisizione della loro adesione. Mentre nelle Regioni che non hanno istituito un elenco i datori di lavoro, pubblici o privati, provvedono, alla data di entrata in vigore dell'intesa, a inoltrare apposita comunicazione alla Commissione per l'iscrizione dei candidati presso gli elenchi speciali straordinari. 

L'obbligo di iscrizione agli elenchi speciali straordinari decorre dall'emanazione dei provvedimenti attuativi che dovranno essere assunti entro sei mesi dall'adozione dell'intesa. 

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