• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295
LA CIRCOLARE

Pubblicità sanitaria, gli Ordini si adeguino al comma 525

Pubblicità sanitaria, gli Ordini si adeguino al comma 525
Il vigente comma 525 sulla pubblicità sanitaria "è un ragionevole bilanciamento tra i principi del libero mercato e il diritto di libera prestazione dei servizi".

Con una circolare agli Ordini delle professioni sanitarie, pubblicata dalla Fnovi, il Ministero della Salute invita a "uniformare le rispettive linee guida" ai contenuti del comma 525 (Disposizioni in materia di pubblicita' nel settore sanitario) che vieta qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo nelle comunicazioni pubblicitarie ai clienti/utenti.

La circolare, firmata dal Direttore Generale delle Professioni Sanitarie Mariella Mainolfi, spiega che il vigente comma 525 "si pone in linea con quanto stabilito dalla normativa europea in materia di libera concorrenza".  In particolare, superando una obiezione che era stata mossa dalla Commissione sulla prima formulazione del comma 525, le attuali disposizioni- scrive Mainolfi- sono un "ragionevole bilanciamento tra i principi del libero mercato e il diritto di libera prestazione di servizi in ambito sanitario".
Non solo. "L'obiettivo è stato quello di consentire un migliore contemperamento del principio del libero mercato con l'interesse generale alla salute, mirando per l'appunto a vietare quelle informazioni che avendo carattere attrattivo e suggestivo, possano indurre al ricorso di prestazioni inappropriate e ingiustificate".
Le Federazioni degli Ordini sono quindi invitate a conformare al comma 525 i propri indirizzi agli iscritti. La Fnovi fa sapere di avere già provveduto ad informare i Medici Veterinari.

Il vigente comma 525- Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie (...) possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cd Decreto Bersani, ndr) funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignita' della persona e del  principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il  ricorso improprio a trattamenti sanitari.». (Art. 6 Disposizioni in materia di pubblicita' nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

Le obiezioni dell'Antitrust- Entro l'anno dovrà essere emanata la nuova legge annuale per la concorrenza. Nella sua relazione al Parlamento, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Antitrust) aveva criticato le limitazioni alla pubblicità sanitaria e chiesto di emendare il vigente comma 525, eliminando il divieto di "qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo”. La raccomandazione non è stata raccolta dal Senato che, a luglio, aveva confermato le disposizioni sulla pubblicità sanitaria. L'iter della legge annuale per la concorrenza è in corso al Senato, in 9°Commissione. 


Pubblicità sanitaria, Antitrust: limitazioni "ingiustificate"