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NOTA DGSAF

PSA, disposizioni immediate per gli allevamenti

PSA, disposizioni immediate per gli allevamenti
Campionamento puntuale di tutti i suini morti in zone PSA e registrazione delle morti dei suini detenuti in BDN. Dal Ministero disposizioni "immediate", pena sanzioni.


La Direzione Generale della Sanità Animale detta nuove misure di controllo negli stabilimenti che detengono suini. Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica  Ministero della salute ha ritenuto necessario disporre ulteriori misure di carattere emergenziale, "immediatamente applicabili".

Campionamento in zone PSA- La Direzione ministeriale dispone il campionamento "puntuale" di tutti i suini morti in stabilimenti ubicati in zone di protezione e sorveglianza per PSA. E' raccomandato di dare priorità ai capi superiori ai 20 kg, in analogia a quanto già previsto dalla quinta Ordinanza commissariale per le zone di restrizione II e III.

Registrazione in BDN - E' prevista inoltre la registrazione delle morti dei suini detenuti in BDN. Nelle more dell’implementazione delle funzionalità tecniche previste dal DM 07.03.2023 (manuale operativo I&R), gli operatori devono registrare in BDN le informazioni inerenti alla morte dei suini detenuti, sia identificati singolarmente che per insiemi, entro sette giorni dall’evento. Limitatamente ai territori soggetti a restrizione per PSA, la registrazione deve essere effettuata al più presto possibile e comunque non oltre 48 ore dall’evento.

Sanzioni - Considerato che le mancate comunicazioni alle autorità sanitarie impediscono un intervento tempestivo e rischiano di mettere in pericolo tutto il comparto suinicolo, il Ministero fa sapere che in caso di inadempienze alle nuove disposizioni sono applicabili  sanzioni (ex articoli 15 e 18 (comma 6) del D.Lgs 134/22) oltre che possibili decurtazioni di eventuali indennizzi.

Biosicurezza - Il Ministero raccomanda il rispetto scrupoloso delle misure di biosicurezza gestionali,  con particolare riferimento alle procedure di pulizia e disinfezione dei mezzi ed al corretto utilizzo delle zone filtro da parte del personale che accede alla zona pulita dell’allevamento. A tal proposito la nota ministeriale avverte che il mancato rispetto delle misure di biosicurezza anche di tipo gestionale- oltre ad essere sanzionabile- potrebbe rappresentare un elemento ostativo ai fini del riconoscimento degli indennizzi.

Mezzi di trasporto - I trasportatori di suini che effettuano movimentazioni all’interno e al di fuori zone delle zone di restrizione per PSA, oltre a documentare il rispetto delle procedure di pulizia e disinfezione previste dall’autorità competente per i propri mezzi di trasporto, devono assicurare che tali mezzi siano lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali. Inoltre non sono previste operazioni di scarico e sosta. I trasportatori devono infatti effettuare un singolo carico presso lo stabilimento e procedere verso lo stabilimento di destinazione.

Le disposizioni sono "immediatamente applicabili e restano valide fino a nuova comunicazione".

pdfPSA__REG_BDN_MORTI_DI_SUINI_E_BIOSICUREZZE_GESTIONALI_.PDF218.29 KB

pdfALL_1_REGISTRAZIONE.pdf859.07 KB

Notizia aggiornata il 9 ottobre 2023