Il Consiglio dei Ministri ha esaminato tre decreti legislativi di adeguamento alla nuova normativa europea di sanità animale (Animal Health Law): Anagrafi, Prevenzione e Animali Esotici da compagnia.
Seguendo i
principi legislativi dettati un anno fa dal Parlamento, il Governo ha
esaminato ieri, in via preliminare, tre decreti legislativi che adeguano l'ordinamento italiano al regolamento 2016/429 sulle Malattie animali trasmissibili. Quella di ieri è stata una approvazione preliminare, la scadenza per il Governo è l'8 maggio 2022.
I tre provvedimenti dovranno successivamente passare in Conferenza Stato Regioni e tornare in Parlamento per il varo finale. Ciascun decreto legislativo contiene rimandi ad ulteriori passaggi attuativi, tramite successivi decreti ministeriali e interministeriali, un percorso legislativo che dovrebbe perfezionarsi entro il 2022.
1. Il "Decreto I&R"- Con questo decreto legislativo, il Governo detta disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (sistema "I&R") degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, modificando le norme in modo da rispecchiare il Regolamento europeo 429 e seguendo i principi dettati dall'
articolo 14 della Legge di delegazione europea 2019-2020, alle lettere
a), b), g), h), i) e p).
Si stabiliscono le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l’identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d’interesse derivanti da atti normativi preesistenti.
2. Il "Decreto Prevenzione"- Il secondo decreto legislativo esaminato ieri da Palazzo Chigi adegua la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento 2016/429. I principi legislativi dettati dal Parlamento al Governo per l'adozione di questo decreto legislativi sono contenuti alle lettere
a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) del già citato articolo 14 della Legge di delegazione europea 2019-20
20.
Il "Decreto Prevenzione" è il provvedimento che maggiormente abroga e innova non solo il vecchio regolamento di polizia veterinaria ma anche una consistente parte della pre-vigente normativa europea abrogando decine di atti normativi unionali.
Si tratta di ridisegnare la governance della sanità animale a tutti i livelli, con un nuovo quadro giuridico generale per tutto il settore della sanità animale, secondo la
strategia dell'Unione "Prevenire è meglio che curare" e nell'ottica One Health, vale a dire del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.
3. Il "Decreto Esotici e Selvatici- Su proposta del Ministero della Salute, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, è stato esaminato il decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi. Il decreto introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. I principi legislativi - ai sensi del già citato articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
Il decreto introduce norme relative all’adozione di principi e criteri direttivi specifici per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività e gli animali da compagnia. In particolare, per quanto riguarda gli animali selvatici, il testo definisce le disposizioni e i vincoli per i detentori di tali esemplari. Su questo provvedimento, la Commissione Politiche Europee del Senato ha aperto un dibattito sollecitato dal Senatore
Luca Briziarelli (Lega) per scongiurare il rischio di coinvolgere nei divieti specie animali considerate "da compagnia" dal regolamento europeo, anche in danno di un consistente comparto economico.
I principi legislativi (lettere a-q) dell'articolo 14 della Legge di delegazione europea 2019-2020:
a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali in materia di sanita' e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
b) individuare il Ministero della salute quale autorita' competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorita' competenti regionali e locali;
c) prevedere un divieto della commercializzazione di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne;
d) prevedere l'obbligatorieta' della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi;
e) individuare, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429;
f) individuare criteri, per delegare, specifiche attivita' ufficiali ai veterinari non ufficiali;
g) adeguare le disposizioni nazionali in materia di registrazione e riconoscimento di stabilimenti e operatori e in materia di identificazione e tracciabilita' degli animali terrestri detenuti;
h) riordino e connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;
i) individuare modalita' operative per acquisire i dati dell'attivita' di sorveglianza svolta dagli operatori e sugli esiti delle visite di sanita' animale effettuate dai veterinari aziendali;
l) individuare nell'applicativo REV lo strumento per consentire acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione all'animale anche di medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa;
m) prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;
n) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica;
o) conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicita' applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attivita' dei soggetti chiamati allasua applicazione;
p) introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
q) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.