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IN GAZZETTA UFFICIALE

PSA, è legge il decreto contro la Peste suina africana

PSA, è legge il decreto contro la Peste suina africana
Sono in vigore dal 17 aprile le norme approvate dal Parlamento per il contrasto alla Peste Suina Africana.

E' convertito in legge dello Stato il decreto «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» valevole su tutto il territorio nazionale ad eccezione della sola Sardegna.  Le modifiche introdotte dal Parlamento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sono entrate in vigore il17 aprile. Invariato il quadro sanzionatorio, modificato invece l'impegno finanziario con la previsione di una dotazione finanziaria, pari a 10 milioni per l'anno in corso, affidata in gestione al Commissario Straordinario alla PSA per la realizzazione delle recinzioni necessarie al contenimento dei cinghiali in zona infetta.

Riesame dei piani regionali
già emanati- Le Regioni dovranno sottoporre i rispettivi piani di contrasto alla PSA alle valutazioni dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina e adattarli alle eventuali osservazioni. I piani regionali  dovranno includere la ricognizione della consistenza dei cinghiali nel territorio di competenza e le modalità di attuazione dei metodi ecologici.  La vigilanza sulle operazioni di prelievo e' esercitata dal Comando unita' forestali  e dall'Azienda sanitaria locale (ASL).

Subentro del Commissario Straordinario
- Se le Regioni non adottano un proprio piano, vi provvede il Commissario alla PSA in via sostitutiva. L'ISPRA e il Centro di referenza dovranno dare il loro parere entro venti giorni, decorsi i quali il piano del Commissario si intende comunque adottato.

Diagnostica ed epidemiologia
- Gli animali abbattuti durante l'attivita' di controllo e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attivita' di ispezione e controllo igienico-sanitario. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attivita' ispettive, nonche' i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attivita' di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sulla Trichinella spp, confluiscono nei sistemi informativi gia' attivi presso il Ministero della salute.

Contenimento dei cinghiali nella zona infetta- Nella zona infetta (rinominata zona soggetta a restrizione II) le regioni dovranno anche attuare le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario alla PSA ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee il Commissario straordinario puo' indire procedure di gara. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, di incidenza ambientale e di vincoli paesaggistici. In caso di installazioni su terreni di proprieta' privata, il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza  predeterminandone la durata e il
relativo indennizzo. E' previsto uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Confinamento dei suini-  Spetta al Ministero della Salute stabilire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli, articolati per tipologia produttiva e modalita' di allevamento. Il decreto sarà emanato di concerto con i Ministri delle politiche agricole e della transizione ecologica- previo parere della Conferenza Stato-Regioni. Le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento dei suini allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi. Con il medesimo decreto saranno definiti anche i termini temporali e le modalita' relativi alla cessazione della deroga ai regolamenti edilizi.

Unita' centrale di crisi - La struttura, operativa presso il Ministero della salute, è stata integrata con un rappresentante dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

Referenti del Commissario alla PSA
- Le istituzioni e gli esperti dei quali il Commissario potrà avvalersi sono integrati dalle seguenti: Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Universita' di Torino.

Dieci unità di personale alla Dgsaf-
La Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari e' potenziata con un contingente
massimo pari a dieci unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Detto personale e' posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.


LEGGE 7 aprile 2022, n. 29
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
TESTO COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE