• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31380
ANIMALI A FINI SCIENTIFICI

Il Veterinario nei programmi di liberazione e affidamento

Il Veterinario nei programmi di liberazione e affidamento
E' in vigore il decreto del Ministero della Salute che stabilisce i requisiti strutturali e gestionali per il reinserimento e la reintroduzione di animali utilizzati a fini scientifici.

Attuato l'articolo 19 («Liberazione e reinserimento degli animali») del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 sulla protezione degli animali utilizzati a scopo di ricerca. Il Ministero della Salute ha infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina lo svolgimento delle attività previste per il loro reinserimento e per la loro reintroduzione. Definite anche le modalita' di identificazione, registrazione e trasporto degli animali.

Il reinserimento consiste nell'affidamento di animali utilizzati, o destinati a essere utilizzati, per fini scientifici a strutture ("stabilimenti") deputati all'accoglienza di animali, in particolare da compagnia.
La reintroduzione consiste nella liberazione degli animali appartenenti alle specie selvatiche o nella collocazione di animali destinati a usi zootecnici in un sistema di allevamento.

Requisiti sanitari- Tutti gli animali da reinserire o reintrodurre devono essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente e del certificato veterinario fornito in allegato (Allegato I) al decreto. Per i primati non umani sono previste specifiche norme di movimentazione e nel caso provengano da uno stabilimento non confinato devono essere sottoposti alle analisi dettagliate (Allegato II) dal decreto.

Supervisione di un Medico Veterinario- Sia i programmi di reinserimento che di reintroduzione prevedono la definizione di protocolli volti a garantire il benessere degli animali. Le procedure sono messe in atto sotto la supervisione di un Medico Veterinario.

Esperto di comportamento animale- Il reinserimento e la reintroduzione sono valutati dal veterinario designato dallo stabilimento, anche con l'eventuale supporto di un esperto di comportamento animale il quale può ravvisare l'eventuale necessita' di sottoporre l'animale ad un programma di rieducazione fisica e comportamentale e alla socializzazione intraspecifica in caso di animali sociali.

Requisiti strutturali-
le strutture destinate ad accogliere gli animali devono rispondere a dettagliati requisiti minimi (Allegato IV) e strutturali, di locali e di spazi adeguati alle esigenze fisiologiche ed etologiche, all'eta', al sesso, alla specie, idonei a garantire l'attuazione delle attivita' descritte nei programmi di reinserimento e riabilitazione.

Gli stabilimenti affidatari devono essere iscritti nell'apposito elenco istituito presso il Ministero della salute, presentando domanda (Allegato III) alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari. Analoga precedura è prevista per le associazioni di protezione che intendano presentare domanda di affidamento (Allegato V) di animali da compagnia.

DECRETO 31 dicembre 2021
Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attivita' di reinserimento e reintroduzione degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati per fini scientifici.