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IN GAZZETTA UFFICIALE

Gli animali saranno nella Costituzione dal 9 marzo

Gli animali saranno nella Costituzione dal 9 marzo
La Legge Costituzionale che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione entrerà in vigore il 9 marzo 2022. Il testo in Gazzetta Ufficiale.

"La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". Recita così il nuovo dettato costituzionale per effetto della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n.1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
La frase è stata inserita nei principi fondamentali della Costituzione Italiana, all'articolo 9, e sarà in vigore dal 9 marzo 2022.

Nuove parole nella Costituzione- Lo stesso articolo 9 eleva a rango di tutela costituzionale anche "la biodiversita' e gli ecosistemi". Una tutela esercitata "anche nell'interesse delle future generazioni".

Una clausola di salvaguardia prevede che il nuovo articolo 9  si applica alle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) e alle Province autonome di Trento e di Bolzano "nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti".

Economia, salute e ambiente
- Con la modifica dell'articolo 41, l'iniziativa economica privata - costituzionalmente "libera"- non potrà svolgersi in modo da arrecare danno alla salute e all'ambiente.

I testi sul sito del Quirinale- Alla data del 9 marzo 2022 tutte le versioni della carta costituzionale pubblicate e di nuova edizione - inclusi i siti istituzionali della Repubblica- riporteranno gli articoli 9 e 41 nella seguente formula aggiornata:
«Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»;
«Art. 41. L'iniziativa economica privata e' libera. Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.».

LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.