• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31306
DAL 17 GENNAIO IN BDN

Equini, registrazione automatica delle movimentazioni

Equini, registrazione automatica delle movimentazioni
Da lunedì 17 gennaio saranno disponibili nella banca dati nazionale (BDN) le funzionalità per la registrazione automatica delle movimentazioni degli equini.

Come da istruzioni operative del Ministero della Salute, la BDN (anagrafe degli equini) consentirà la registrazione automatica delle movimentazioni degli equini in base alle informazioni presenti nel documento di accompagnamento informatizzato. La data di attivazione di questa funzionalità è stata indicata dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Dgsaf) nel 17 gennaio 2022.

Movimenti di uscita/ingresso di equini - Il sistema informativo inserirà automaticamente in BDN i movimenti di uscita/ingresso degli equini, utilizzando le informazioni del documento di accompagnamento informatizzato. L'inserimento automatico si perfezionerà il settimo giorno dalla partenza e dal previsto arrivo indicati nel documento informatizzato. Preliminarmente, il sistema informativo verificherà che la registrazione del movimento non sia già stata eseguita dall'operatore.
La registrazione automatica riveste carattere di ufficialità, in quanto "costituisce comunicazione della movimentazione ai sensi della normativa vigente".

Correttezza dei dati- Spetta all’operatore, o suo delegato, garantire il controllo regolare delle segnalazioni disponibili in BDN dei documenti di accompagnamento inerenti al proprio stabilimento. A questi compete anche la verifica della correttezza e della completezza dei dati, assicurandone l’eventuale necessaria rettifica.

Movimentazioni non registrate automaticamente- La Dgsaf evidenzia che le movimentazioni in uscita e i corrispondenti ingressi negli stabilimenti di destino non vengono registrati automaticamente in BDN solo in alcuni casi particolari:
a) nei casi di introduzioni di animali che determinino il superamento della capacità massima dello stabilimento di destinazione, se per esso tale informazione è già disponibile in BDN;
b) in caso di annullamento della registrazione entro sette giorni da parte dell’operatore dell’allevamento di partenza;
c) in caso di rifiuto del documento di accompagnamento informatizzato da parte dell’operatore destinatario entro sette giorni dall’emissione del documento di accompagnamento informatizzato;

Casi eccezionali- In casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell’operatore, di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, l’operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro tre giorni dall’evento.
La BDN, nella sezione “statistiche”, rende disponibili per le ASL i dati inerenti alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati.

Trasportatori di equini e bovini- Sempre dalla data del 17 gennaio 2022,  nel documento di accompagnamento informatizzato potranno essere indicati unicamente trasportatori di equini e bovini in possesso della prevista autorizzazione e registrazione nel sistema BDN/SINVSA.

Consultazione regolare di VetInfo
- Ulteriori informazioni tecniche inerenti alla funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni a partire dal documento di accompagnamento informatizzato sono disponibili sul portale dei sistemi informativi veterinari VetInfo.

NOTA DGSAFdel 3 gennaio 2022

Istruzioni operative per la compilazione del documento di accompagnamento e per la registrazione dei movimenti degli equini in BDN

Modello 4, dal 17 gennaio solo autotrasportatori registrati