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DL FISCO E LAVORO

SSN, passa la norma sugli specializzandi veterinari

SSN, passa la norma sugli specializzandi veterinari
Fino al 31 dicembre del 2022, gli enti e le strutture accreditate del SSN potranno assumere specializzandi prima della conclusione del ciclo di formazione.

Passa alla Camera dei Deputati la norma sugli specializzandi veterinari che al Senato è stata approvata dalle Commissioni riunite Fisco e Lavoro. La norma, contenuta della legge di conversione del dl Fisco e Lavoro, consente assunzioni a tempo determinato fino al 31 dicembre 2022, con la possibilità di traduzione a tempo indeterminato.
La stipula compete agli enti e alle aziende del SSN -nel limite delle loro possibilità di bilancio- se mancano le risorse umane. La norma approvata, estende la medesima possibilità di assunzione alle  strutture sanitarie accreditate appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione.

Fino al 31 dicembre, anche i medici veterinari-a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica universitaria - possono partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medesimi è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando.

Gli specializzandi accedono ai concorsi concernenti la specifica disciplina oggetto del corso di specializzazione. Se idonei, vengono collocati in graduatoria separata.
Fino al 31 dicembre 2022, l'eventuale assunzione dei professionisti collocati nelle graduatorie separate avviene con contratto di lavoro dipendente a tempo "determinato" e con orario a tempo parziale. Dopo il conseguimento del titolo di formazione specialistica, l'inquadramento è a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale

Contemporaneamente allo svolgimento dell'incarico a tempo determinato e ad orario parziale la formazione specialistica  prosegue a tempo parziale, sia teorica che pratica. Le modalità sono previste dai regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria è da specifici accordi definiti dai Ministeri Salute e Università previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.La formazione teorica è svolta presso le università e quella pratica presso l’ente o azienda d’inquadramento.

Il contratto non può avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica. Gli specializzandi assunti a termine sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte,secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale della dirigenza in oggetto del Servizio sanitario nazionale.